Entro la fine dell’anno, le pubbliche amministrazioni, Comuni compresi, sono tenute ad effettuare la deliberazione di ricognizione delle partecipate possedute al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016. La scadenza rappresenta il secondo appuntamento “ordinario” rispetto alla razionalizzazione straordinaria disciplinata dall’art. 24 del T. U. sulle società pubbliche e la prima revisione ordinaria dello scorso anno. In particolare, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche devono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Nonché le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni. Ma anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.