Un incarico di vicepresidente in una società di autoservizi e mobilità non può essere conferito a chi, contemporaneamente, siede nel consiglio provinciale e nel consiglio comunale del territorio interessato. È quanto ha stabilito ANAC con la delibera n. 172 del 6 maggio 2026, primo intervento di vigilanza sull’applicazione delle nuove norme in materia di inconferibilità previste dall’articolo 6 del d.lgs. 201/2022.
Secondo l’Autorità, la disciplina introdotta dal legislatore nei servizi pubblici locali punta a rafforzare in modo specifico il sistema di incompatibilità e trasparenza, con l’obiettivo di separare in maniera netta le funzioni di regolazione e controllo da quelle di gestione dei servizi. Un impianto normativo più rigoroso rispetto a quello ordinario, ma circoscritto proprio al rapporto tra enti controllori e società controllate.
Nel caso esaminato, la sovrapposizione di ruoli è stata ritenuta critica: gli enti locali soci della società partecipano infatti alle decisioni strategiche dell’Agenzia, approvano i bilanci e incidono sull’indirizzo delle risorse. Allo stesso tempo, la società di trasporto opera attraverso contratti di servizio finanziati proprio dagli enti stessi.
In questo contesto, osserva ANAC, un amministratore che sia anche rappresentante politico degli enti coinvolti si trova nella condizione potenziale di influire sia sulle scelte di finanziamento sia su quelle di gestione del servizio, realizzando quella commistione tra “controllore e controllato” che la normativa vuole evitare.
La delibera chiarisce quindi che tale intreccio di funzioni rientra pienamente nelle ipotesi di inconferibilità, poiché mina il principio di separazione soggettiva tra chi definisce le regole e chi è chiamato ad attuarle nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.