Domenica 12 luglio 2026
Domenica 12 luglio 2026

Società consociata

Home > Enti e Personale > Enti Locali > Segretari comunali, dalla Corte dei conti Molise chiarimenti sulla deroga ai limiti di spesa

Segretari comunali, dalla Corte dei conti Molise chiarimenti sulla deroga ai limiti di spesa

La Sezione regionale di controllo si pronuncia sull’applicazione del Dl PNRR nei Comuni sotto i 3mila abitanti: il parere del segretario comunale dichiarato inammissibile, ma la Corte indica un criterio uniforme per il calcolo della spesa

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Molise – con la deliberazione n. 43/2026, si è espressa su una richiesta di parere riguardante l’applicazione della deroga ai limiti di spesa del personale prevista per i segretari comunali nei Comuni fino a 3mila abitanti dal decreto-legge n. 19/2026, il cosiddetto Dl PNRR.

La richiesta era stata presentata dal segretario comunale di un ente molisano, ma la Sezione l’ha dichiarata soggettivamente inammissibile. La normativa, infatti, attribuisce la facoltà di chiedere pareri alla Corte dei conti esclusivamente al sindaco, quale legale rappresentante dell’ente, oppure al Consiglio delle Autonomie Locali, ove istituito. Il segretario comunale, pur ricoprendo un ruolo tecnico apicale, non è quindi legittimato a presentare l’istanza.

Nonostante l’inammissibilità, la Corte ha comunque sviluppato alcune considerazioni interpretative nella motivazione del provvedimento. La norma oggetto del quesito stabilisce che alcune voci della retribuzione del segretario comunale – come stipendio tabellare, posizione base e risultato minimo teorico – non debbano essere conteggiate ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla legislazione vigente.

Il nodo interpretativo riguardava il modo in cui applicare questa “sterilizzazione” della spesa: se dovesse valere soltanto per la spesa corrente oppure anche per i parametri storici utilizzati come riferimento per il confronto con gli anni precedenti.

Secondo l’orientamento espresso incidentalmente dalla Corte, la neutralizzazione della spesa dovrebbe operare in maniera uniforme sia sul calcolo della spesa attuale sia sulla ricostruzione dei valori storici di riferimento. Un’interpretazione che, secondo i giudici contabili, appare coerente con la finalità della norma e consente di rendere effettiva la deroga prevista dal legislatore, evitando che il confronto con i dati del passato penalizzi la capacità degli enti locali di rispettare i vincoli di finanza pubblica.

Articoli Correlati

8bb93269 c6d5 466e a1db 5a1f5e062dd8

Bevagnizzazione, a Bevagna il confronto sul futuro dei borghi italiani

Al Teatro comunale un incontro dedicato a identità, sviluppo territoriale, innovazione e capacità dei piccoli centri di generare nuove opportunità....
conferenza unificata

Conferenze Stato-Regioni e Unificata: intese su infrastrutture, lavoro, inclusione e sviluppo dei territori

Via libera a numerosi provvedimenti nella seduta del 7 luglio 2026: approvati accordi su Eurocodici, imprese culturali, politiche occupazionali, sanità, agricoltura e turismo...
pnrr

Pnrr, la fotografia dei Comuni al 30 giugno, Torino al 100%, Roma e Napoli al 90%

Padova quasi al traguardo, Catanzaro al 79%, Bologna al 76%. Bari quinta città italiana per risorse assegnate, dopo Roma, Milano, Napoli e Bologna. Il bilancio di Genova e Palermo...

ANCI Risponde