La CTR LAZIO, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittima la notifica dell’Atto al domicilio anagrafico, non tenendo conto della indicazione del domicilio eletto comunicata all’Ufficio nella dichiarazione iva del contribuente, il quale ha ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza della VI SEZIONE CIVILE n. 14280/2018, ha avuto modo di chiarire che a norma dell’art. 58 del DPR n. 600/1973 le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe siano iscritte ed inoltre che “in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo, mentre l’articolo 60 dello stesso decreto prevede che è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, e che in tal caso l’elezione del domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da un altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. La stessa Corte ha poi ribadito il principio espresso in altra sentenza (Cass. N. 6113/2011) secondo cui l’esercizio da parte del contribuente della facoltà di eleggere un proprio domicilio determina in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di procedere alle notifiche presso quel domicilio, con la conseguenza che sia da ritenere invalida la notifica dell’atto in luogo diverso dal domicilio eletto.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso del contribuente è stato accolto con rinvio ad altra sezione della CTR-
E’ ragionevole ritenere che il principio espresso nella pronuncia in questione dalla Suprema Corte sia valido anche nel settore dei tributi locali, laddove il contribuente abbia portato a conoscenza dell’Ufficio, nella dichiarazione annuale del tributo ove prevista, o con successiva lettera raccomandata A/R l’elezione del proprio domicilio fiscale ai fini della notifica degli atti impositivi. Addirittura simile prescrizione potrebbe anche essere contenuta nel Regolamento Generale delle Entrate adottato dal Comune ai sensi dell’art, 52 del decr. legisl. n. 446/1997.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 14280/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it