Il Comune di San Giovanni Rotondo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR PUGLIA, in materia di TARSU, sostenendo in primo luogo la violazione dell’art. 19 del decr. legisl. n. 546/1992 in quanto erroneamente i giudici di appello non avrebbero dichiarato la non ammissibilità del ricorso dal momento che l’INGIUNZIONE era stata impugnata non per vizi propri ma eccependo vizi riferibili all’AVVISO DI ACCERTAMENTO, pur essendo tale atto divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
La Corte di Cassazione, SEZ. VI CIVILE, con l’Ordinanza n. 8077/2018, pubblicata il 3 aprile 2018, ha ritenuto infondato tale motivo poiché, l’impugnativa dell’INGIUNZIONE, come correttamente accertato dal giudice di appello, conseguiva al fatto che l’AVVISO DI ACCERTAMENTO difettava dei requisiti essenziali per la sua immediata impugnazione e, quindi, non definitivo, per cui l’INGIUNZIONE poteva legittimamente essere impugnata anche nel merito.
Con il secondo motivo, il Comune ha sostenuto la erroneità della sentenza CTR per avere disapplicato il regolamento comunale di determinazione delle tariffe, con il quale la categoria degli esercizi alberghieri veniva distinta da quella delle civili abitazioni.
Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui “in tema di tarsu è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal decr. legisl. n. 22/1997.” Inoltre, costituisce principio ripetutamente affermato dalla stessa Corte quello secondo il quale “non è configurabile alcun obbligo di motivazione delle delibere comunali di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del decr. legisl. n. 507/1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili”.
Alla luce delle suddette motivazioni, il ricorso è stato accolto con riferimento al secondo motivo, con la cassazione della sentenza e la causa rinviata alla CTR affinchè provveda al riesame del merito della controversia.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE . SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 8077/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it