Sul portale Anci si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha stanziato, per il triennio 2018-2020, contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (compresi progettazione, Iva e spese tecniche), riservati ai comuni che non abbiano beneficiato delle erogazioni a valere del “Bando periferie”. Il contributo viene assegnato prioritariamente agli enti con minore disponibilità di avanzi di amministrazione e quindi meno in grado di usufruire di maggiori spazi finanziari concessi con i patti nazionali e regionali.
Gli stanziamenti sono previsti al comma 853, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020.
Ai sensi del comma 854 la richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al Codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Ciascun comune può richiedere il contributo per una o più opere, per un importo massimo di 5.225.000 euro complessivi. Hanno risposto al bando oltre 4mila Comuni, con 10 mila progetti, per oltre 7 miliardi di euro di richiesta di finanziamenti.
In pratica, il criterio indicato per l’assegnazione dei contributi è complementare a quello previsto per l’assegnazione degli spazi finanziari nell’ambito delle redistribuzioni di spazi nazionali e regionali che privilegiano la maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all’avanzo di amministrazione. La priorità prevista per i contributi agli investimenti, invece, favorisce quegli enti che non avendo avanzi da sbloccare o margini di debito aggiuntivi non possono utilizzare eventuali spazi finanziari aggiuntivi.
I requisiti di accesso al contributo sono: l’esistenza di un CUP valido; l’inclusione dell’opera in uno strumento di programmazione quale, ad esempio il piano triennale delle opere pubbliche, il bilancio di previsione e il DUP; la non sovrapposizione con altri contributi per la medesima opera; l’avvenuta trasmissione alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche) del rendiconto 2016 e dei relativi allegati, ad eccezione dei Comuni colpiti dal sisma Centro Italia, per i quali i termini di trasmissione alla BDAP sono sospesi e vale – ai fini dell’inserimento in graduatoria – l’ultimo certificato consuntivo trasmesso al Ministero dell’Interno. Inoltre non sono ammesse le richieste di contributo relative ad interventi per i quali, alla data di presentazione, i lavori siano già stati affidati o siano già in corso.
Le attività ministeriali di verifica e di determinazione della graduatoria sono in corso e il decreto ministeriale di assegnazione è previsto a ridosso della scadenza di legge (31 marzo p.v.). Appare pertanto tecnicamente impossibile il rispetto del termine del 31 marzo p.v. per l’effettuazione delle eventuali variazioni agli strumenti di programmazione, termine che il Ministero dell’Interno ha indicato nelle FAQ a suo tempo pubblicate.
Come già segnalato da Anci e Ifel nei giorni scorsi, gli enti che risulteranno beneficiari del contributo potranno effettuare le eventuali necessarie variazioni per il corretto inquadramento dell’opera negli strumenti di programmazione (piano delle opere pubbliche e bilancio di previsione) successivamente al 31 marzo, nel corso dell’iter di approvazione del bilancio, oppure attraverso un’apposita successiva variazione. Dell’avvenuta variazione deve essere data comunicazione allo stesso Ministero.
È opportuno ricordare che il contributo è erogato a fondo perduto e senza alcun requisito preliminare in ordine al livello di progettazione (se non la mera inclusione in strumenti programmatori comunali). Tuttavia la legge prevede che l’affidamento dell’opera debba avvenire entro otto mesi decorrenti dalla data del decreto di assegnazione del contributo, a pena di revoca del beneficio.
La massiccia risposta al bando rivela la grande sproporzione tra le risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2018 ed il fabbisogno espresso dai Comuni. Appare evidente che lo strumento del contributo diretto copre un aspetto del fabbisogno di risorse per opere pubbliche locali – che andrà meglio studiata sulla base dei dati definitivi – molto rilevante e alternativo alla richiesta di spazi finanziari tipica degli enti che per l’utilizzo di risorse proprie necessitano di allargamenti dei vincoli finanziari.
La contribuzione diretta agli investimenti locali, anche sulle opere di taglio piccolo e medio, appare quindi un fattore cruciale per assicurare una migliore distribuzione territoriale degli interventi, in particolare a favore delle aree interne ad alto fabbisogno di interventi di messa in sicurezza e meno dotate di mezzi finanziari propri. Il primo risultato del contributo costituisce quindi una spinta, che auspichiamo sia raccolta da Governo e Parlamento, ad intervenire per aumentare le risorse stanziate per il prossimo biennio 2019-2020, fin dalla prossima scadenza di ottobre 2018.