È entrato in vigore ieri, 28 luglio 2016, il decreto legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio.
Il provvedimento sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e contiene anche disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi.
La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI: COME FUNZIONERÀ
Il Decreto definisce tre diversi tipi di conferenza di servizi:
– istruttoria: è facoltativa e viene indetta per l’esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un’opera;
– decisoria, da convocare nel caso in cui, per avviare un’attività siano necessari più pareri;
– preliminare, da convocare nei casi complessi per l’esame del progetto preliminare e la raccolta di indicazioni utili a redigere il progetto definitivo.
Nei casi in cui non sussistano complicazioni particolari si potrà indire una conferenza di servizi semplificata, che si svolgerà in modalità asincrona; ciò significa che i partecipanti (un soggetto per ciascuna amministrazione) non dovranno intervenire contemporaneamente, ma potranno inviare i loro contributi per via telematica.
Nei casi più complessi, la conferenza potrà svolgersi in modo simultaneo. I rappresentanti dovranno essere presenti contemporaneamente, non necessariamente fisicamente, ma anche in collegamento telematico.
CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA: TEMPI PIÙ VELOCI
La conferenza di servizi dovrà essere indetta entro 5 giorni dall’inizio del procedimento d’ufficio. Ai partecipanti sarà concesso un periodo massimo di 45 giorni per esprimere il proprio parere. Gli enti per la tutela degli interessi culturali, ambientali, paesaggistici e della sicurezza avranno invece 90 giorni di tempo.
Il mancato invio del parere sarà interpretato come un silenzio assenso. Una volta pervenuti i pareri, la conferenza si dovrà concludere entro 5 giorni.
Le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli entro dieci giorni dalla conclusione della Conferenza di servizi potranno proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma solo a condizione che abbiano espresso il loro dissenso durante i lavori.
Per i progetti da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutte le autorizzazioni e i nulla osta dovranno essere acquisiti in Conferenza di servizi. Questo significa che anche in questo caso varrà la regola del silenzio assenso.
Il potere di veto resterà solo per le opere in cui la Via è di competenza dello Stato. Anche in questo caso i tempi saranno più contenuti rispetto al passato e il procedimento dovrà concludersi entro cinque mesi.
IN VIGORE ANCHE LA SCIA UNIFICATA.
Ieri 28 luglio 2016 è entrato in vigore anche il decreto legislativo n. 126 del 30 giugno 2016, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 2016.
Il provvedimento introduce la possibilità di presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) valido su tutto il territorio nazionale.
La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
ADEGUAMENTO ENTRO IL 1° GENNAIO 2017.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento – deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
DECRETO SCIA 2: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI SCIA O DI SILENZIO ASSENSO.
Ricordiamo che il Consiglio dei ministri del 15 giugno scorso ha anche approvato – in esame preliminare – il decreto Scia 2 (sempre in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) che provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.