Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 04068/2026 (R.G. n. 08563/2025), pubblicata il 20 maggio 2026, ha affrontato il tema della corretta scansione temporale della valutazione dell’inquinamento elettromagnetico nell’ambito del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture energetiche, chiarendo i limiti dell’obbligo di valutazione unitaria degli impatti e i rapporti tra impianti tra loro funzionalmente connessi ma non ancora integralmente definiti.
Secondo il Collegio, nei procedimenti di autorizzazione unica per infrastrutture energetiche, la valutazione dell’impatto elettromagnetico deve essere svolta con riferimento alle caratteristiche tecniche e progettuali effettivamente disponibili al momento dell’istruttoria. Ne deriva che non è imposto un obbligo di valutazione simultanea e complessiva anche di opere future, non ancora autorizzate o progettate in modo definitivo, come nel caso di ulteriori linee di alta tensione destinate a collegarsi all’impianto principale.
Il principio affermato è che la considerazione cumulativa delle emissioni elettromagnetiche, pur rilevante ai fini del rispetto dei limiti di legge, presuppone la concreta esistenza o quantomeno la compiuta definizione progettuale degli impianti interferenti. In assenza di tali elementi, la valutazione deve essere necessariamente segmentata, ferma restando la possibilità e, anzi, la necessità di una successiva verifica quando le ulteriori infrastrutture siano effettivamente autorizzate e coordinate con quelle già assentite.
In questa prospettiva, il Consiglio di Stato esclude che il principio di precauzione possa essere interpretato nel senso di imporre il differimento dell’intero procedimento autorizzatorio in attesa della completa definizione di tutte le opere collegate. Al contrario, il sistema normativo di settore consente una valutazione progressiva e coordinata degli impatti, con eventuali successive misure di adeguamento o mitigazione.
Altro principio rilevante riguarda il regime urbanistico delle infrastrutture energetiche. La sentenza ribadisce infatti che l’autorizzazione unica ex art. 52-quater del d.P.R. n. 327/2001 produce ex lege effetto di variante urbanistica puntuale. Tale effetto non dipende da una specifica scelta discrezionale dell’amministrazione in ordine alla modifica degli strumenti urbanistici, ma discende direttamente dalla legge, una volta concluso positivamente il procedimento in conferenza di servizi.
Il Consiglio di Stato ha quindi chiarito che la pianificazione urbanistica comunale deve ritenersi automaticamente adeguata all’opera autorizzata, senza che sia necessario un ulteriore passaggio di conformazione, trattandosi di infrastrutture energetiche a rilievo sovracomunale.
Sulla base di tali principi, è stato respinto l’appello proposto contro la sentenza del TAR Toscana che aveva confermato la legittimità dell’autorizzazione alla realizzazione di una cabina di trasformazione elettrica e delle relative opere connesse, ritenendo corretta la scansione procedimentale adottata e la valutazione progressiva degli impatti.
La decisione conferma dunque un orientamento consolidato in materia di infrastrutture energetiche: la tutela ambientale e sanitaria, anche sotto il profilo elettromagnetico, deve essere assicurata attraverso un sistema di verifiche successive e coordinate, senza imporre una paralisi del procedimento autorizzatorio in assenza di tutti gli elementi progettuali delle opere interconnesse.