Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 4060/2026 (R.G. n. 9004/2025, pubblicata il 20 maggio 2026), ha ribadito alcuni principi di diritto in materia di occupazione senza titolo di beni privati da parte della pubblica amministrazione e dei conseguenti rimedi esperibili.
In primo luogo, il giudice amministrativo ha affermato che, in presenza di un’occupazione illegittima, l’amministrazione è tenuta a far cessare l’illecito, ma dispone di una scelta tra due opzioni: la restituzione del bene oppure l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Tale secondo strumento non costituisce un obbligo, bensì una facoltà rimessa alla discrezionalità amministrativa, salvo il caso in cui sia già intervenuto un giudicato che imponga la restituzione.
Il Consiglio di Stato precisa inoltre che, nell’ordine delle soluzioni possibili, la restituzione del bene rappresenta la soluzione prioritaria, mentre l’acquisizione sanante assume carattere eccezionale e subordinato alla verifica dell’impossibilità o non ragionevolezza della restituzione stessa, previa adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati.
Sul piano sistematico, la decisione qualifica l’obbligo dell’amministrazione di porre fine all’illecito come un’obbligazione con facoltà alternativa, nella quale la prestazione principale resta la restituzione del bene, mentre l’acquisizione costituisce una modalità satisfattiva sostitutiva e rimessa a scelta dell’ente.
La sentenza chiarisce anche che non esiste un vincolo di derivazione automatica tra l’occupazione illegittima di un bene e le successive scelte di pianificazione urbanistica. L’adozione di strumenti urbanistici, anche di natura compensativa o perequativa, rientra nella discrezionalità pianificatoria dell’amministrazione e non è condizionata dall’attivazione del procedimento di acquisizione sanante.
Infine, viene ribadito che le controversie relative alla restituzione del bene, alla rimessione in pristino e alla quantificazione di eventuali indennizzi restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di profili non riconducibili all’esercizio di potere amministrativo.