La Sezione giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei conti, con sentenza n. 12 del 13 aprile 2026, interviene sull’interpretazione della cosiddetta riforma “Foti” (legge n. 1/2026), chiarendo la portata del limite del 30% del danno nei giudizi di responsabilità amministrativa.
Secondo il Collegio, il tetto previsto dall’art. 1, comma 1-octies, deve essere applicato al “pregiudizio accertato” nel suo complesso e non alle singole quote di responsabilità dei convenuti. Ne deriva che la riduzione obbligatoria opera in modo unitario sul danno complessivamente quantificato dal giudice, evitando una duplicazione del beneficio in caso di pluralità di responsabili.
La decisione distingue inoltre tra il potere di riduzione obbligatorio introdotto dalla riforma e quello facoltativo già previsto dall’ordinamento contabile. Il primo fissa un limite massimo pari al 30% del danno complessivo, salvo i casi di dolo o illecito arricchimento; il secondo resta legato alla valutazione discrezionale del giudice in base alle circostanze del caso.
Nel caso esaminato, il Collegio ha escluso la sussistenza di elementi idonei a giustificare ulteriori riduzioni facoltative, ritenendo già correttamente applicati i criteri normativi previgenti e non ravvisando concorso dell’amministrazione danneggiata o vantaggi compensativi.
La sentenza sottolinea inoltre che una lettura “soggettiva” del limite del 30%—ossia applicata separatamente a ciascun convenuto—sarebbe in contrasto con il testo della norma e con la sua ratio deterrente, oltre a produrre effetti di irragionevole riduzione della responsabilità nei casi di pluralità di soggetti coinvolti.
In conclusione, il giudice contabile afferma che il limite del 30% opera come tetto complessivo sul danno accertato e deve essere applicato in modo unitario, lasciando al sistema dei “tetti” ulteriori (come il doppio del compenso percepito) una funzione di ulteriore contenimento nei singoli casi concreti.