Il termine del 30 settembre 2027 previsto per la proroga delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative rappresenta un limite massimo di durata dei rapporti in essere e non un ostacolo all’immediata efficacia delle nuove concessioni affidate tramite gara. È il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 3970 del 19 maggio 2026 (Reg. Prov. Coll.), resa nel giudizio iscritto al n. 7424/2025 Reg. Ric.
Secondo i giudici amministrativi, la proroga introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 118/2022, come modificata dal decreto-legge n. 131/2024) ha una funzione esclusivamente tecnica: consentire alle amministrazioni di organizzare e completare le procedure competitive nel rispetto del diritto europeo, senza determinare interruzioni nell’utilizzo del bene demaniale. Il termine del 30 settembre 2027, pertanto, deve essere interpretato come una scadenza finale e non come una garanzia di permanenza automatica per i concessionari uscenti.
Il Consiglio di Stato evidenzia che, una volta conclusa la procedura selettiva e individuato il nuovo concessionario, non esiste alcuna ragione giuridica o tecnica per prolungare il rapporto precedente fino al 2027. Una lettura diversa finirebbe per attribuire agli ex concessionari un vantaggio ingiustificato, in contrasto con i principi di concorrenza sanciti dal diritto dell’Unione europea e con la direttiva servizi 2006/123/CE.
La sentenza chiarisce inoltre che la proroga legale è compatibile con il diritto europeo solo se interpretata in chiave transitoria e strumentale all’organizzazione delle gare. In quest’ottica, il termine del 2027 assume natura “acceleratoria” e non “dilatoria”: serve a garantire il passaggio ordinato al nuovo regime concorrenziale, non a ritardarlo.
Con questa decisione, Palazzo Spada consolida un orientamento interpretativo rilevante per i Comuni impegnati nelle gare sulle concessioni balneari, precisando che l’anticipata conclusione delle procedure può determinare la cessazione dei precedenti rapporti anche prima della scadenza massima fissata dal legislatore.