Il rinnovo semplificato delle autorizzazioni ambientali mediante autocertificazione non può essere utilizzato quando, dopo il rilascio del titolo originario, siano intervenuti vincoli paesaggistici o ambientali che richiedano una nuova valutazione della conformità dell’impianto. È il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 4000 del 19 maggio 2026 (reg. ric. n. 6634/2025), intervenendo sui limiti applicativi dell’art. 209 del d.lgs. n. 152/2006.
Palazzo Spada chiarisce che la procedura semplificata di rinnovo tramite autocertificazione non richiede l’assoluta immutabilità dello stato dei luoghi rispetto all’autorizzazione originaria. La norma, infatti, impone che l’impresa attesti la conformità degli impianti e delle attività alle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, senza subordinare il rinnovo all’assenza di modifiche intervenute nel tempo.
Da qui il primo chiarimento di diritto: modifiche già qualificate dall’amministrazione come “non sostanziali” non possono essere riqualificate dal giudice in senso opposto attraverso un sindacato sostitutivo. La valutazione tecnica sulla natura delle variazioni apportate all’impianto resta infatti in capo all’autorità amministrativa e non può essere superata in sede di giurisdizione di legittimità.
Tuttavia, il Consiglio di Stato individua un limite decisivo all’uso dell’autocertificazione: la presenza di vincoli sopravvenuti. Se dopo il rilascio dell’autorizzazione originaria intervengono vincoli boschivi o paesaggistici, la verifica di conformità deve essere effettuata con riferimento al momento del rinnovo e non a quello del rilascio iniziale del titolo.
In questi casi, spiegano i giudici, non è sufficiente il meccanismo semplificato previsto dall’art. 209 del Codice dell’ambiente, ma occorre riattivare la procedura ordinaria di rinnovo ex art. 208, comprensiva di una nuova istruttoria e della conferenza di servizi secondo il principio del contrarius actus.
La decisione, pur accogliendo parzialmente l’appello, conferma dunque un orientamento sostanziale: il rinnovo semplificato resta legato alla permanenza della conformità normativa dell’impianto al momento della domanda, mentre l’emersione di nuovi vincoli territoriali impone una rivalutazione piena dell’autorizzazione.