Le Regioni possono disciplinare le distanze minime tra esercizi con apparecchi da gioco e luoghi sensibili, poiché la materia rientra nella tutela della salute e non nell’ordine pubblico riservato allo Stato. È il principio riaffermato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 3969 del 19 maggio 2026 (ricorso n. 760/2024), che consolida l’orientamento sulla legittimità del cosiddetto “distanziometro” contro il rischio di dipendenza da gioco.
I giudici di Palazzo Spada chiariscono che la previsione di limiti territoriali per sale giochi e apparecchi leciti risponde a finalità di prevenzione sanitaria e sociale, in particolare per proteggere soggetti considerati più vulnerabili al gioco patologico nei pressi di scuole, impianti sportivi, luoghi di aggregazione e altri siti sensibili. Per questa ragione, la competenza legislativa è concorrente tra Stato e Regioni, senza invadere l’ambito dell’ordine pubblico o delle prerogative statali in materia di concessioni e controllo del gioco.
La sentenza conferma inoltre un ulteriore principio applicativo: il calcolo della distanza minima deve essere effettuato seguendo il percorso pedonale più breve e concretamente praticabile, prendendo come riferimento l’ingresso principale del luogo sensibile. Anche in presenza di contestazioni tecniche sul punto esatto di accesso, ciò che rileva è la verifica concreta della distanza secondo criteri oggettivi e coerenti con la normativa regionale.
Il Consiglio di Stato ha anche ribadito il valore probatorio della verificazione tecnica disposta dal giudice amministrativo: quando l’accertamento specialistico non presenti profili di manifesta irragionevolezza o abnormità, le sue conclusioni costituiscono il parametro principale per la decisione.
Con la decisione n. 3969/2026, Palazzo Spada conferma dunque la piena tenuta del sistema regionale dei limiti territoriali al gioco lecito, riconoscendo alle amministrazioni locali un ruolo centrale nella prevenzione della ludopatia attraverso strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale.