Le infrastrutture di telecomunicazione, in quanto assimilate per legge alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non possono essere ostacolate da limitazioni comunali che si traducano in divieti generalizzati, salvo il caso in cui insistano vincoli culturali o paesaggistici formalmente riconosciuti e disciplinati dalla normativa statale di settore.
È il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 3929 del 19 maggio 2026, pronunciata nei ricorsi riuniti nn. 7040, 7043 e 7052 del 2025, con cui Palazzo Spada ha riformato la decisione del Tar Marche che aveva annullato il titolo autorizzativo per una stazione radio base, valorizzando un vincolo previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
Secondo i giudici amministrativi, la competenza in materia di tutela culturale e paesaggistica appartiene in via esclusiva allo Stato attraverso il Codice dei beni culturali e del paesaggio e non può essere surrogata dalla pianificazione urbanistica comunale. Ne consegue che i Comuni non possono utilizzare norme urbanistiche di tutela per introdurre preclusioni assolute all’installazione di impianti di telecomunicazione, soprattutto in considerazione del favor legislativo riconosciuto alla diffusione delle reti di comunicazione elettronica.
La sentenza precisa tuttavia che tale impostazione non comporta un arretramento della tutela del paesaggio o dei beni culturali: quando esiste un vincolo paesaggistico o culturale in senso proprio, l’autorità competente conserva integralmente il potere di valutare la compatibilità dell’intervento e di imporre eventuali prescrizioni. Ciò che viene escluso, invece, è la possibilità di fondare un diniego su vincoli urbanistici comunali che perseguano finalità analoghe senza essere assistiti da uno specifico riconoscimento normativo.
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha escluso la presenza di un vincolo culturale propriamente detto sull’area interessata, ritenendo quindi illegittima la preclusione derivante dalle norme urbanistiche comunali e accogliendo gli appelli delle società coinvolte, con conseguente rigetto del ricorso originario.
Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19 maggio 2026, n. 3929, ricorsi riuniti nn. 7040/2025, 7043/2025 e 7052/2025.