Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 03777/2026 (R.G. 07472/2024), pubblicata il 13/05/2026, ha confermato la linea interpretativa secondo cui la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le deliberazioni del Consiglio di appartenenza ha carattere eccezionale e non può tradursi in una forma di azione popolare volta a sindacare in via generale la legalità dell’azione amministrativa.
Il Collegio ha ribadito che il processo amministrativo non è strutturato per risolvere conflitti interni agli organi dell’ente, ma controversie intersoggettive, con la conseguenza che i consiglieri possono agire solo ove deducano una lesione concreta e diretta del proprio ius ad officium, ossia delle prerogative connesse all’esercizio della carica.
In questa prospettiva, non è sufficiente la mera allegazione di vizi procedimentali o di illegittimità della deliberazione, poiché tali profili non determinano automaticamente una compromissione della sfera giuridica del singolo consigliere. La legittimazione sussiste soltanto in presenza di situazioni tipiche, quali irregolarità nella convocazione, violazione dell’ordine del giorno, mancato accesso agli atti o, più in generale, impedimenti all’esercizio consapevole del mandato.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che l’eventuale presenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ad amministratori partecipanti alla votazione non comporta, di per sé, la legittimazione degli altri consiglieri ad agire, né determina un effetto caducatorio generalizzato sull’atto, salvo che sia dimostrata una specifica incidenza sulla loro posizione giuridica.
Parimenti, anche le modalità di votazione dello strumento urbanistico per parti separate sono ritenute legittime, purché l’assetto complessivo del piano sia comunque sottoposto a valutazione finale unitaria, non ravvisandosi in tale tecnica deliberativa una lesione delle prerogative consiliari.
Alla luce di tali principi, il Collegio ha escluso la sussistenza della legittimazione ad agire in capo ai consiglieri ricorrenti, confermando la declaratoria di inammissibilità delle censure e, pur con diversa motivazione, ha respinto l’appello.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento volto a circoscrivere l’intervento del giudice amministrativo alle sole ipotesi in cui risulti effettivamente compromesso lo ius ad officium del consigliere, evitando che il sindacato giurisdizionale si trasformi in un controllo generalizzato sull’attività degli organi elettivi.