Consiglio di Stato: legittimo il provvedimento anche senza comunicazione di avvio se il contenuto è vincolato. Ribadito l’obbligo di subingresso nei titoli per attività di gioco

AGEL 19 Maggio 2026

Con la sentenza n. 03793/2026 REG.PROV.COLL. (ric. n. 09856/2025), pubblicata il 13/05/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Ribadito inoltre che le autorizzazioni per l’esercizio di attività di gioco non si trasferiscono automaticamente in caso di cessione o gestione dell’azienda, essendo necessario il subingresso.

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