Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2026, n. 3768/2026 (R.G. 1604/2025), ha riaffermato alcuni principi centrali in materia di contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione, chiarendo i rapporti tra pregressi strumenti attuativi, urbanizzazione già realizzata e nuova edificazione assentita in regime di intervento diretto.
La controversia prende le mosse dalla richiesta di restituzione di somme versate a titolo di contributo di costruzione in relazione al rilascio di un permesso di costruire per un nuovo stabilimento industriale in area già oggetto di precedenti piani di lottizzazione, integralmente attuati e con opere di urbanizzazione già cedute al Comune. Le società appellanti sostenevano l’inesistenza dell’obbligo contributivo, invocando l’avvenuto assolvimento degli oneri in sede di lottizzazione e il conseguente diritto allo scomputo, nonché la violazione dei principi in tema di carico urbanistico.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ribadendo il principio per cui l’onerosità del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce regola generale e non viene meno per il solo fatto che l’area sia già urbanizzata o che, in passato, siano state realizzate opere di urbanizzazione nell’ambito di una convenzione di lottizzazione ormai esaurita.
Secondo il Collegio, gli oneri di urbanizzazione non rappresentano il corrispettivo di una singola opera, ma la compensazione del nuovo e ulteriore carico urbanistico che deriva dall’intervento edilizio autorizzato. In tale prospettiva, ciò che rileva non è la “storia urbanistica” del fondo, bensì l’impatto attuale e concreto dell’intervento sul sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici.
Il principio centrale affermato nella decisione è che il carico urbanistico non coincide soltanto con la necessità di nuove opere, ma comprende anche l’esigenza di un utilizzo più intenso delle infrastrutture già esistenti. Ne consegue che anche un’area già completamente urbanizzata può essere soggetta a contributo se il nuovo intervento determina un aggravio funzionale del sistema urbanistico.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che l’avvenuta integrale esecuzione di una precedente convenzione di lottizzazione e la cessione delle opere al Comune non generano un diritto permanente allo scomputo degli oneri per futuri interventi edilizi, soprattutto quando sia intervenuta una modificazione della disciplina urbanistica e sia venuta meno la continuità con il precedente assetto pianificatorio.
In questa prospettiva, la scadenza o l’esaurimento della convenzione urbanistica determina il venir meno dei relativi effetti conformativi, con conseguente riespansione del potere pianificatorio comunale e applicazione della disciplina vigente al momento del nuovo titolo edilizio.
Infine, il Collegio ha escluso anche la configurabilità di un indebito arricchimento in capo all’amministrazione, osservando che il contributo di costruzione trova una propria giustificazione causale nella funzione compensativa del carico urbanistico e nella disciplina normativa di riferimento, nonché nel fatto che il nuovo intervento è stato assentito al di fuori del precedente programma convenzionale.
Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado e respinto l’appello, compensando le spese del giudizio.
Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza pubblicata il 13 maggio 2026, n. 3768/2026, R.G. 1604/2025.