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Consiglio di Stato: i servizi opzionali non vanno necessariamente descritti in offerta se già compiutamente disciplinati dalla lex specialis
La Sezione Terza chiarisce che, nelle gare pubbliche, l’operatore non è tenuto a illustrare nel dettaglio prestazioni opzionali già integralmente definite dalla documentazione di gara, dovendosi privilegiare un’interpretazione sostanziale e non formalistica della lex specialis, in linea con i principi del risultato e del favor partecipationis.
La Sezione Terza chiarisce che, nelle gare pubbliche, l’operatore non è tenuto a illustrare nel dettaglio prestazioni opzionali già integralmente definite dalla documentazione di gara, dovendosi privilegiare un’interpretazione sostanziale e non formalistica della lex specialis, in linea con i principi del risultato e del favor partecipationis.
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