Il Tar Abruzzo, sezione prima dell’Aquila, con la sentenza n. 328/2026 (ricorso n. 69/2026), pubblicata il 13 maggio 2026, ha affrontato il tema del cumulo tra le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione negli appalti pubblici, fornendo un’interpretazione dell’articolo 114, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
Il Collegio ha respinto il ricorso proposto contro l’aggiudicazione di una gara per servizi di architettura e ingegneria, chiarendo che la norma non introduce un divieto automatico di cumulo per gli appalti superiori a un milione di euro. Secondo i giudici, il legislatore ha previsto un obbligo di cumulo delle due funzioni non solo per i contratti sotto soglia, ma anche nei casi in cui i lavori, pur di importo superiore, non siano complessi e non presentino rischi di interferenze.
La sentenza sottolinea che l’espressione contenuta nella norma — “e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze” — costituisce una fattispecie autonoma rispetto al mero limite economico. Per il Tar, dunque, il parametro quantitativo non è l’unico elemento rilevante: occorre valutare anche la natura concreta dell’intervento.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittima la clausola del disciplinare di gara che consentiva di attribuire a un unico professionista più prestazioni specialistiche, compresa la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, evidenziando come tale previsione fosse coerente con il quadro normativo e fosse stata interpretata nello stesso modo anche da altri concorrenti.
Nella decisione il Tar si discosta espressamente da un precedente orientamento del Tar Puglia-Bari (sentenza n. 85/2026), che aveva invece letto l’articolo 114 come introduttivo di un divieto di cumulo oltre la soglia del milione di euro.
La pronuncia ribadisce inoltre i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di gara, confermando che l’attribuzione dei punteggi rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e può essere censurata solo in presenza di manifesta illogicità o inattendibilità.