TAR Lazio, Sez. III, sentenza 11 maggio 2026, n. 8621/2026 (R.G. n. 2928/2026)
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, affronta il tema dell’inerzia dell’amministrazione nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo a un progetto agrivoltaico rientrante nel regime PNIEC, ribadendo un principio di diritto di rilievo sistematico in materia di silenzio-inadempimento e rapporti tra amministrazioni concertanti.
Il TAR afferma che, nei procedimenti VIA soggetti a disciplina accelerata, i termini previsti dal D.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria e l’amministrazione competente è comunque tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso, anche in presenza di attività istruttoria completa e di parere favorevole della Commissione tecnica. L’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica integra quindi silenzio-inadempimento, censurabile ai sensi degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 31 e 117 c.p.a..
Al contempo, il Collegio delimita l’ambito applicativo del silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni, escludendo che possa formarsi per decorso del tempo il concerto del Ministero della Cultura nell’ambito della VIA statale. La decisione evidenzia infatti che la disciplina europea in materia di valutazione ambientale impone l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo, rendendo inapplicabile il meccanismo di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990.
Ne deriva un principio di equilibrio tra celerità procedimentale e tutela ambientale: da un lato, il MASE è obbligato a concludere il procedimento entro termini certi e perentori; dall’altro, la decisione finale deve necessariamente incorporare un espresso atto di concerto del MIC, non surrogabile per silentium.
Il TAR, pertanto, accerta l’illegittimità del silenzio, ordina la conclusione del procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza e riconosce altresì il diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.