Con la sentenza n. 03586/2026 REG.PROV.COLL. (n. 03672/2026 REG.RIC.), pubblicata il 07/05/2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha ribadito un principio rigoroso in materia di elettorato passivo e incandidabilità, con particolare riferimento al momento in cui deve ritenersi effettivamente rimossa la causa impeditiva.
Il giudice amministrativo d’appello ha chiarito che la causa di incandidabilità prevista dall’art. 56 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) opera come requisito di candidabilità che deve sussistere negativamente al momento della presentazione della candidatura. Ne consegue che non è sufficiente la mera manifestazione di volontà di dimettersi da una precedente carica elettiva, né la sottoscrizione dell’atto di dimissioni, se queste non sono state ancora formalmente presentate all’ente secondo le modalità previste dall’art. 38, comma 8, del TUEL.
Secondo il principio affermato, le dimissioni da consigliere comunale sono atti unilaterali recettizi che producono effetti solo con la loro “presentazione” all’ente e la successiva assunzione al protocollo, essendo tale adempimento parte integrante della fattispecie legale di efficacia. La successiva protocollazione non costituisce quindi un passaggio meramente formale, ma elemento essenziale ai fini del perfezionamento dell’atto.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la disciplina delle cause di incandidabilità, in quanto posta a tutela della regolarità e trasparenza del procedimento elettorale, è di stretta interpretazione e non consente valutazioni discrezionali circa la “sostanziale” cessazione della causa impeditiva. Non assume rilievo, dunque, che le dimissioni siano state sottoscritte in data anteriore alla candidatura o che la loro efficacia sia intervenuta pochi giorni dopo: ciò che rileva è esclusivamente il momento giuridico della loro formale presentazione.
È stata così confermata la legittimità dell’esclusione della candidatura disposta dall’amministrazione elettorale, poiché al momento della presentazione e accettazione della candidatura il candidato risultava ancora in carica presso altro Comune, con conseguente piena integrazione della fattispecie di incandidabilità.
Il principio di diritto affermato si consolida quindi nel senso che, in materia elettorale, la rimozione della causa di incandidabilità deve essere completa e formalmente perfezionata prima della presentazione della candidatura, non essendo sufficiente una volontà dimissionaria non ancora efficacemente recepita dall’ente.