Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 03592/2026 (REG.PROV.COLL.), pubblicata il 07/05/2026, n. 03652/2026 REG.RIC., ha riaffermato un principio rigoroso in materia di presentazione delle liste elettorali: le prescrizioni formali previste dalla disciplina elettorale assumono natura sostanziale e non sono suscettibili di sanatoria quando incidono sulla certezza e autenticità della volontà dei sottoscrittori e dei candidati.
Secondo il Collegio, nelle procedure elettorali la forma non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma uno strumento essenziale di garanzia della genuinità delle candidature. Ne deriva che la mancata congiunzione dei moduli mediante timbro o sigla del pubblico ufficiale non può essere supplita da modalità materiali alternative, come l’unione tramite nastro adesivo, poiché tali accorgimenti non assicurano l’unicità giuridica dell’atto né la piena consapevolezza dei sottoscrittori.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura costituisce elemento imprescindibile e non ricostruibile per via induttiva o attraverso indizi documentali esterni. L’esplicita manifestazione di volontà del candidato è requisito sostanziale e non può essere desunta da elementi indiretti o dal contesto complessivo della documentazione.
Di particolare rilievo è anche il chiarimento sul limite del cosiddetto soccorso istruttorio: la Sezione ha precisato che l’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 ha natura eccezionale e può operare solo per irregolarità meramente formali e non per sanare carenze che incidono sulla riconoscibilità giuridica della candidatura o sul collegamento tra candidato e lista. Non è quindi ammessa alcuna ricostruzione postuma della volontà elettorale.
Il principio affermato consolida un orientamento restrittivo secondo cui, nella materia elettorale, la tutela del favor partecipationis non può prevalere sulle esigenze di certezza, trasparenza e verificabilità immediata della documentazione, che costituiscono presidio essenziale della regolarità del procedimento elettorale.