La Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, relativo alla pensione “quota 100” e al divieto di cumulo con redditi da lavoro subordinato.
La vicenda nasce dal caso esaminato dal Tribunale di Ravenna, chiamato a valutare la legittimità dell’indebito richiesto dall’INPS a un pensionato che, pur beneficiando della quota 100, aveva svolto un’attività lavorativa a tempo determinato per una sola giornata, percependo un compenso di 83,91 euro lordi.
Secondo il giudice rimettente, la norma non chiarirebbe in modo espresso le conseguenze della violazione del divieto di cumulo. A sostegno dell’interpretazione più severa, era stata richiamata una sentenza della Cassazione (n. 30994 del 2024), che aveva ritenuto applicabile la perdita integrale del trattamento pensionistico per l’intero anno.
La Consulta, però, non è entrata nel merito delle questioni, ritenendole inammissibili. Il giudice a quo, infatti, non avrebbe adeguatamente escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, come richiesto in via preliminare.
In particolare, la Corte ha ribadito che il ricorso alla declaratoria di illegittimità costituzionale presuppone che il giudice dimostri in modo non implausibile l’impossibilità di un’interpretazione adeguatrice, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Nel caso specifico, la pronuncia della Cassazione richiamata non è stata ritenuta sufficiente a configurare un “diritto vivente”, trattandosi di un orientamento isolato e non consolidato. In assenza di un indirizzo stabile, il giudice deve comunque confrontarsi con la possibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione.
Secondo la Corte, dunque, spetta ancora al giudice ordinario proseguire nell’interpretazione della disposizione, verificando la praticabilità di soluzioni compatibili con i principi costituzionali, senza che il precedente della Cassazione possa vincolare tale percorso.