Con la sentenza n. 03637/2026 REG.PROV.COLL., n. 06186/2025 REG.RIC., pubblicata l’11 maggio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha ribadito un principio centrale in materia di responsabilità precontrattuale nei procedimenti di evidenza pubblica.
Il Collegio ha affermato che, anche nel corso dell’attività autoritativa, la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la cui violazione può astrattamente integrare una responsabilità da comportamento scorretto. Tuttavia, tale forma di responsabilità presuppone la sussistenza di un affidamento incolpevole effettivamente meritevole di tutela in capo al privato.
Secondo il Consiglio di Stato, tale affidamento non può ritenersi configurabile quando l’asserito errore derivi dalla modulistica predisposta dall’amministrazione, qualora questa sia difforme dalle prescrizioni della lex specialis. In tale ipotesi, infatti, prevale il principio di gerarchia tra gli atti di gara: il bando e il disciplinare restano vincolanti e non possono essere derogati da modelli o schemi dichiarativi predisposti unilateralmente dalla stazione appaltante.
Ne consegue che rientra nella normale diligenza professionale dell’operatore economico la verifica delle condizioni effettivamente stabilite dalla lex specialis, non potendo egli fare affidamento esclusivo su formulari o modelli eventualmente erronei. In assenza di un ragionevole convincimento sulla legittimità della situazione, viene meno il presupposto stesso dell’affidamento tutelabile.
Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che, nel caso di specie, la condotta dell’amministrazione potesse integrare una revoca del provvedimento, ribadendo invece la natura di annullamento in autotutela per ritenuta carenza dei requisiti.
In applicazione di tali principi, il Supremo Consesso amministrativo ha respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado e negando la configurabilità della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 03637/2026 REG.PROV.COLL., n. 06186/2025 REG.RIC., pubblicata il 11 maggio 2026)