Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3642/2026 (Reg. prov. coll. 03642/2026, Reg. ric. 2845/2024), conferma TAR Campania Napoli n. 6719/2023
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato riafferma alcuni principi consolidati in materia di repressione degli abusi edilizi e di accertamento di conformità, chiarendo che l’ordinanza di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato dell’amministrazione, una volta accertata l’esecuzione di opere in difformità dal titolo abilitativo.
In tale prospettiva, il Collegio ribadisce che non è configurabile un obbligo di particolare approfondimento motivazionale ulteriore rispetto alla puntuale descrizione delle difformità riscontrate, né è indispensabile la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività sanzionatoria priva di margini di discrezionalità, rispetto alla quale l’eventuale omissione partecipativa può degradare a mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Sul piano processuale, la decisione valorizza inoltre il principio dell’onere della prova in capo al ricorrente che contesti gli accertamenti tecnici dell’amministrazione: non sono sufficienti deduzioni generiche o ipotetiche per infirmare le risultanze istruttorie, essendo necessario quantomeno un principio di prova idoneo a superare la presunzione di legittimità dell’atto.
Con specifico riferimento ai dinieghi di sanatoria, il Consiglio di Stato chiarisce che le deroghe agli indici urbanistici per interventi di efficientamento energetico presuppongono la rigorosa dimostrazione del conseguimento dei requisiti tecnici normativamente previsti, non potendo tali benefici operare in via automatica né essere presunti. Parimenti, la corretta determinazione di volumi e superfici deve avvenire secondo i criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici applicabili, senza possibilità di interpretazioni estensive non supportate dal dato normativo.
La sentenza si inserisce così nel solco di un orientamento rigoroso in tema di abusi edilizi, che consolida la natura vincolata del potere repressivo e rafforza l’onere probatorio in capo al privato sia nella fase procedimentale sia in quella contenziosa.