Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 03656/2026 (R.G. n. 06424/2023), interviene sul criterio interpretativo da utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di ampliamento degli allevamenti zootecnici, stabiliti dai regolamenti locali di igiene.
Il Collegio afferma un principio di diritto di rilievo generale: l’espressione “peso animale insediato” deve essere intesa come riferimento alla capacità strutturale dell’impianto di allevamento e non al numero di capi risultante dalle singole autorizzazioni amministrative rilasciate nel tempo, né tantomeno alla consistenza di fatto degli animali presenti in un determinato momento.
Secondo i giudici, la funzione della disciplina igienico-sanitaria sulle distanze e sugli ampliamenti non è ancorata a dati contingenti o meramente formali, ma alla potenzialità complessiva dell’insediamento, ossia all’elemento sostanziale della struttura produttiva. Ne deriva che il limite percentuale di incremento deve essere calcolato sulla capacità originaria dell’allevamento, anche se nel tempo essa sia stata ridotta o modificata da scelte gestionali o da regimi autorizzatori successivi.
La decisione censura l’impostazione che ancora il parametro ai “capi precedentemente autorizzati”, ritenendola fuorviante in quanto legata a vicende amministrative non idonee a modificare la natura strutturale dell’impianto. In tale prospettiva, viene richiamato anche il dovere di un’adeguata istruttoria da parte dell’amministrazione, chiamata a ricostruire correttamente la capacità insediativa effettiva ai fini dell’applicazione del limite del 20%.
La sentenza evidenzia inoltre che l’interpretazione delle clausole regolamentari deve essere coerente con la ratio della disciplina, volta a governare l’impatto territoriale degli allevamenti e non a seguire fluttuazioni autorizzatorie prive di incidenza strutturale.
Infine, il Consiglio di Stato, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015 sulla graduazione dei motivi, ribadisce l’obbligo di esaminare prioritariamente le censure espressamente indicate come decisive dalla parte appellante, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.
La sentenza n. 03656/2026 (R.G. n. 06424/2023) si chiude con l’accoglimento dell’appello nei limiti indicati e con l’annullamento degli atti impugnati per difetto di istruttoria e motivazione, in relazione al criterio applicato per la verifica del limite di ampliamento.