Con la sentenza n. 3361 del 29 aprile 2026, il Consiglio di Stato (Sezione IV) interviene su diversi snodi interpretativi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), offrendo chiarimenti rilevanti in materia di gare d’appalto.
Il primo principio affermato riguarda l’obbligo di motivazione: la stazione appaltante è tenuta a motivare in modo puntuale le esclusioni, ma non le ammissioni degli operatori economici, salvo che emergano specifiche contestazioni in sede procedimentale. In tali casi, la valutazione di affidabilità può risultare anche implicitamente dall’ammissione stessa.
Sul tema dell’affidabilità professionale, il Consiglio di Stato precisa che le vicende dichiarate dall’operatore assumono rilievo solo se rientrano nelle ipotesi tipizzate dal Codice e se concretamente idonee a incidere sull’integrità e affidabilità dell’impresa. Restano quindi irrilevanti, ad esempio, fatti conclusi con assoluzione o non luogo a procedere, nonché quelli ormai privi di rilevanza temporale.
Importante anche il chiarimento sulle misure di self-cleaning: l’obbligo di motivazione sussiste solo in caso di valutazione negativa. Se invece le misure sono ritenute idonee, il giudizio favorevole può essere implicito nel provvedimento finale.
La sentenza affronta poi il tema dell’avvalimento premiale, confermandone la piena ammissibilità anche in forma “pura”, cioè finalizzata esclusivamente al miglioramento dell’offerta tecnica. In tali ipotesi, non è richiesto che l’impresa ausiliaria possieda tutti i requisiti di partecipazione, dovendosi distinguere tra avvalimento partecipativo e premiale.
Quanto alla valutazione delle offerte, viene ribadito il limite del sindacato giurisdizionale: le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione possono essere censurate solo in presenza di vizi macroscopici di illogicità o irragionevolezza, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione.
In materia di costo del lavoro, il Collegio conferma che le tabelle ministeriali hanno valore meramente indicativo: l’operatore può giustificare scostamenti, purché siano rispettati i minimi salariali e la sostenibilità complessiva dell’offerta.
Di particolare rilievo anche i principi sulle cause di esclusione. Il Consiglio di Stato ribadisce che:
- l’offerta che supera la base d’asta è inammissibile;
- la commistione tra offerta tecnica ed economica comporta l’esclusione, anche in presenza di un rischio solo potenziale di condizionamento della commissione;
- il mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis impone l’esclusione e non una semplice penalizzazione del punteggio.
Infine, viene chiarito che l’esecuzione anticipata del contratto è legittima se adeguatamente motivata da esigenze di urgenza e continuità del servizio, in coerenza con il principio del risultato.
La pronuncia si segnala dunque per il consolidamento di orientamenti già emersi e per l’importante sistematizzazione dei principi applicabili alle procedure di evidenza pubblica.