Con la sentenza n. 2608/2026, depositata il 23 aprile 2026 (ricorso n. 5834/2022), il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IX, ha respinto il ricorso proposto contro un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Bacoli, affermando un principio di diritto rilevante in materia di proprietà e titoli edilizi in contesti condominiali.
Il TAR ha ribadito che un muro di recinzione o contenimento di un giardino di proprietà esclusiva non rientra automaticamente tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. La qualificazione come bene condominiale richiede infatti una specifica destinazione all’uso comune oppure un titolo negoziale espresso che lo includa tra le parti condivise. In assenza di tali elementi, il manufatto deve ritenersi pertinenza della proprietà esclusiva e, come tale, liberamente modificabile dal proprietario nei limiti dei titoli urbanistici e paesaggistici.
Il Collegio ha inoltre precisato che, in sede di autorizzazione paesaggistica, la valutazione della compatibilità degli interventi non può essere condizionata da contestazioni civilistiche sulla proprietà del bene, se non adeguatamente dimostrate, né da generiche deduzioni sul pregiudizio al decoro architettonico, che deve essere concreto e verificabile.
Sul piano procedurale, la sentenza ribadisce anche che nei procedimenti edilizi e paesaggistici non sussiste, di regola, un obbligo generalizzato di comunicazione di avvio del procedimento ai vicini, in quanto l’individuazione dei controinteressati non è sempre possibile ex ante e ciò non può tradursi in un aggravio procedimentale incompatibile con i tempi dell’azione amministrativa.
Infine, il TAR ha confermato la legittimità del meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni ex art. 17-bis della legge n. 241/1990, richiamato in materia paesaggistica dal DPR n. 31/2017, precisando che la sua formazione è sufficiente in assenza di un parere espresso nei termini da parte della Soprintendenza, purché l’amministrazione procedente abbia correttamente trasmesso la documentazione richiesta.
La decisione consolida quindi due principi chiave: da un lato, la non automatica natura condominiale dei manufatti di delimitazione di proprietà esclusive; dall’altro, la tenuta del modello semplificato di autorizzazione paesaggistica fondato sul silenzio-assenso interistituzionale.