Con la sentenza n. 3056/2026, depositata il 17 aprile 2026, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha ribadito un principio di diritto destinato a incidere in modo significativo sui rapporti tra enti locali e concessionari di infrastrutture statali: non è dovuto il canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap) quando il bene utilizzato appartiene al demanio dello Stato ed è gestito in forza di un titolo legittimo.
Il Collegio chiarisce che le autostrade e le relative opere, in quanto beni demaniali statali ai sensi dell’art. 822 del codice civile, non possono essere considerate fonte di occupazione abusiva di suolo appartenente ad altri enti pubblici. La loro realizzazione e localizzazione discendono direttamente da scelte legislative di interesse nazionale, che prevalgono su eventuali pretese impositive degli enti territoriali minori.
Ne deriva che il semplice rapporto di interferenza fisica tra beni pubblici – come nel caso di infrastrutture che sovrastano strade comunali – non integra un’ipotesi di “utilizzazione” del suolo altrui, presupposto necessario per l’applicazione del canone. Piuttosto, si configura una situazione di coesistenza tra beni appartenenti a diversi demani, ciascuno autonomo e non subordinato all’altro.
La sentenza esclude inoltre che il concessionario possa essere assoggettato al Cosap in ragione della natura economica della propria attività. Ciò che rileva, infatti, è la titolarità pubblica del bene e la presenza di un valido titolo concessorio, elementi che rendono l’occupazione intrinsecamente legittima.
Viene così affermato un ulteriore passaggio logico: non è giuridicamente sostenibile qualificare come abusiva un’occupazione che trova fondamento in un rapporto concessorio conforme alla legge. Le due qualificazioni – legittimità del titolo e abusività dell’occupazione – risultano tra loro incompatibili.
Il Consiglio di Stato precisa infine che la questione non riguarda un’esenzione dal canone, ma l’assenza stessa dei presupposti per la sua applicazione. In mancanza di un utilizzo esclusivo di suolo pubblico appartenente all’ente impositore, viene meno il potere del Comune di imporre il Cosap.