Con la sentenza n. 117/2026 (Reg. Prov. Coll. n. 00117/2026, ric. n. 00808/2019), il TAR Liguria affronta alcuni principi cardine del diritto amministrativo, chiarendo in particolare la natura e l’impugnabilità degli atti qualificati come “prese d’atto” ma produttivi di effetti sostanziali.
Il Collegio ribadisce innanzitutto che la qualificazione formale dell’atto non è decisiva: anche un provvedimento dichiarato meramente ricognitivo è impugnabile se incide in modo immediato e concreto sulla sfera giuridica dei destinatari. Ciò rileva ai fini della tutela giurisdizionale, che si fonda sull’effettività dell’incidenza lesiva e non sulla veste nominale dell’atto.
Sul piano delle competenze, la decisione riafferma la distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale, confermando che gli accertamenti relativi alla fase esecutiva di un procedimento rientrano nella sfera dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del TUEL, senza che ciò integri un esercizio del potere di “contrarius actus” riservato agli organi consiliari quando si tratti di atti di indirizzo.
Un ulteriore principio riguarda l’onere della prova in presenza di condizioni o presupposti per la prosecuzione dell’azione amministrativa: spetta al privato dimostrare in modo puntuale e documentato l’avveramento delle condizioni dedotte, non essendo sufficienti allegazioni generiche.
La sentenza affronta anche il tema della motivazione, chiarendo che essa è sufficiente quando consente di individuare la ragione sostanziale del provvedimento, soprattutto se basata su elementi oggettivi e verificabili, senza necessità di una analitica confutazione di tutte le prospettazioni private.
Infine, il TAR esclude che la successiva attività amministrativa possa integrare automaticamente acquiescenza o perdita di interesse all’impugnazione, richiedendo un comportamento inequivoco del ricorrente in tal senso.
(Cons. Stato – TAR Liguria, Sez. I, sentenza 4 febbraio 2026, n. 117/2026, ricorso n. 808/2019 REG.RIC.)