PNRR, settima revisione approvata: 40 misure modificate e il conto alla rovescia verso il 30 giugno
Enti locali 9 Aprile 2026, di Danilo Grossi
La Commissione europea ha approvato il 25 marzo l'ultima revisione del Piano italiano. Con il 64% dei traguardi completati e la scadenza finale a otto settimane, per i Comuni è il momento di massimizzare l'attuazione.
Il 25 marzo 2026 le istituzioni europee hanno approvato definitivamente la settima revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. Un passaggio cruciale in vista della scadenza del 30 giugno 2026, data entro cui dovranno essere completati tutti i traguardi e gli investimenti per non perdere le risorse UE. La revisione coinvolge 40 misure — tra riforme e investimenti — e segna l’ultimo aggiustamento formale possibile prima della chiusura del piano. Per i Comuni, che gestiscono direttamente molte delle misure coinvolte, il tempo stringe.
40Misure modificate nella 7ª revisione Riforme e investimenti
~8Settimane alla scadenza finale del PNRR Termine: 30 giugno 2026
L’Italia non è sola: le revisioni in tutta Europa
Dal 2021 ad oggi, l’Italia ha presentato sette richieste di revisione del proprio piano nazionale. Un numero elevato, che riflette le difficoltà incontrate nella fase attuativa. Tuttavia, sarebbe un errore leggere questa dinamica come un’anomalia tutta italiana: anche Belgio e Spagna hanno raggiunto lo stesso numero di revisioni approvate e hanno già avviato l’iter per un’ottava modifica.
Dall’inizio del 2026, ben otto paesi europei hanno presentato almeno una richiesta di modifica ai propri piani. Tutti i paesi UE — con la sola eccezione dell’Ungheria, il cui piano è parzialmente bloccato per violazioni dei principi dello stato di diritto — hanno rivisto il proprio PNRR almeno due volte. Un segnale inequivocabile: le difficoltà attuative non sono un problema italiano, ma una sfida strutturale condivisa dall’intera Europa.
“Le difficoltà attuative non riguardano solo il nostro paese ma sono, almeno in parte, condivise in tutta Europa.”Openpolis – OpenPNRR, aprile 2026
Vale la pena ricordare che la Commissione europea aveva indicato nella fine del 2025 il termine ultimo per ulteriori revisioni. Un’indicazione che diversi stati — tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Polonia, Slovenia ed Estonia — hanno comunque disatteso, presentando nuove richieste anche nel 2026. La settima revisione italiana, protocollata a febbraio, rientra pienamente in questa dinamica.
Il livello di completamento: l’Italia al 64%, la Francia all’83%
Sul piano del completamento effettivo dei traguardi e degli obiettivi previsti, l’Italia si attesta al 64%: sei paesi europei registrano percentuali più alte. La Francia guida la classifica con l’83% dei milestone completati, seguita da Austria (79%), Danimarca (75%) e Irlanda (72%).
Questi dati vanno però contestualizzati. I piani nazionali differiscono significativamente per importo complessivo, numero di misure e complessità attuativa. L’Italia, con uno dei PNRR più consistenti d’Europa per dotazione finanziaria, ha di fronte un compito oggettivamente più impegnativo. A questo si aggiunge un elemento rilevante: molte delle scadenze che figurano ancora come “da completare” sono state deliberatamente spostate al 30 giugno 2026, ultimo giorno utile, attraverso la settima revisione stessa.
Completamento dei PNRR in Europa (marzo 2026)
Paese
% completamento PNRR
Nota
Francia
83%
Primo posto in Europa
Austria
79%
–
Danimarca
75%
–
Irlanda
72%
–
Italia
64%
Molte scadenze al 30 giugno
Ungheria
Parzialmente bloccato
Violazioni stato di diritto
Fonte: Elaborazione Openpolis su dati Commissione europea (aggiornamento: 23 marzo 2026)
Le 40 misure modificate: cosa cambia e perché
La settima revisione ha interessato 40 misure del PNRR italiano. In 36 casi le modifiche hanno riguardato i target finali, la descrizione dei contenuti o entrambe le dimensioni. Nei restanti 4 casi si è trattato di soli aggiustamenti descrittivi, senza impatto sugli obiettivi quantitativi.
Le modifiche per tipologia di motivazione
Motivazione della modifica
N. misure
Esempi principali
Circostanze oggettive (target non più realizzabile)
13
Alta velocità Napoli-Bari, telemedicina, sportello rinnovabili
Semplificazione oneri amministrativi e rendicontazione
20
Tempi di pagamento PA, accessibilità servizi digitali
Alternative per mantenere il livello di ambizione
9
Servizio civile digitale, formazione specialistica
Solo revisione descrittiva (nessun target modificato)
4
Aggiustamenti formali e redazionali
Tra le modifiche più rilevanti sul piano temporale, 13 obiettivi finali sono stati posticipati al 30 giugno 2026. La maggior parte era originariamente prevista per il primo trimestre di quest’anno; tre scadenze, invece, erano fissate alla fine del 2025 e rientrano nella nona richiesta di pagamento già trasmessa dall’Italia alla Commissione, ancora in attesa di risposta. Riguardano le linee alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania, la telemedicina e lo sportello unico digitale per le autorizzazioni alle energie rinnovabili.
Sul versante opposto, tre scadenze originariamente previste per il 30 giugno 2026 sono state anticipate alla fine del 2025, perché già completate: si tratta della riduzione dell’arretrato giudiziario dei TAR e del Consiglio di Stato, e dell’aggiudicazione dei contratti per la formazione medica specialistica.
Le misure che riguardano direttamente i Comuni
Tra le 40 misure modificate, alcune toccano direttamente l’operatività delle amministrazioni locali. Tre meritano un’attenzione particolare da parte dei Comuni.
Accessibilità dei servizi pubblici digitali: nella versione precedente del PNRR era previsto che l’intervento riguardasse anche le PA locali, con target specifici (riduzione del 50% degli errori su almeno due servizi, assistenza al 50% dei lavoratori disabili della PA). Nella nuova versione, questi riferimenti espliciti alle PA locali e alle quote percentuali sono stati rimossi.
Tempi di pagamento delle PA: non si fa più riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri né all’obbligo di pubblicazione dei dati da parte di “ciascuna” regione, provincia autonoma e comune. Una semplificazione che alleggerisce gli obblighi formali, ma richiede comunque ai Comuni di mantenere aggiornata la propria rendicontazione.
Servizio civile digitale: il target numerico rimane invariato, ma il riferimento è stato spostato dalla “formazione di volontari” alla “partecipazione di persone al servizio civile”. Una revisione apparentemente lessicale, ma con implicazioni sul modo in cui i Comuni rendiconteranno le attività collegate.
“Per i Comuni, il 30 giugno non è solo una scadenza burocratica: è la linea oltre la quale le risorse non spese non tornano.”Il Giornale dei Comuni – Analisi redazionale
Il conto alla rovescia: cosa fare da qui al 30 giugno
Con meno di otto settimane alla scadenza finale, le amministrazioni locali coinvolte nell’attuazione del PNRR sono chiamate a una fase di massima intensità operativa. Alcuni punti di attenzione prioritari:
Verifica delle scadenze aggiornate: la settima revisione ha spostato numerosi target al 30 giugno. I Comuni devono verificare se le misure di cui sono responsabili abbiano subito modifiche e aggiornare di conseguenza i propri cronoprogrammi interni.
Rendicontazione puntuale: molte delle modifiche approvate riguardano la semplificazione degli oneri amministrativi legati alla rendicontazione. È essenziale che le strutture tecniche comunali si adeguino ai nuovi formati e requisiti, coordinandosi con le stazioni appaltanti e con i referenti regionali.
Monitoraggio della nona richiesta di pagamento: tre scadenze relative al 2025 sono incluse nella nona richiesta di pagamento inviata dall’Italia alla Commissione, ancora in attesa di valutazione. L’esito di questa verifica avrà impatto diretto sullo sblocco delle risorse.
Fonte principale: Openpolis – OpenPNRR (8 aprile 2026). Dati: Commissione europea, decisione di esecuzione del Consiglio UE del 25 marzo 2026.