L’attuazione del Codice appalti è operazione complessa in fase di avvio. Sono previsti circa una cinquantina di provvedimenti governativi per completarne l’iter applicativo. Il primo di questi provvedimenti è il decreto del Ministero della giustizia, elaborato di concerto con il Ministero delle infrastrutture, che fissa i parametri di riferimento per i servizi di architettura e ingegneria, ossia per la progettazione. Secondo il testo, non ancora emanato, le Pa potranno decidere in autonomia quali parametri utilizzare nel momento in cui compongono i bandi pubblici. Nello specifico, l’articolo 24 comma 8 del Dlgs 50/2016 stabilisce che un decreto del Ministero della giustizia definisca le tabelle dei corrispettivi “commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria”. Tabelle utilizzate dalle pubbliche amministrazioni ogni qual volta debbano impostare una gara per la progettazione o per un servizio simile. Parametri fondamentali per l’attività dei professionisti.
Il nuovo decreto andrà a novellare il precedente Dm n. 143/2013. Secondo le indicazione del Dlgs n. 50/016 sarebbe dovuto arrivare entro il 18 giugno, ma la pubblicazione, invece, avverrà con un certo ritardo. Fra i due provvedimenti non sussistono rilevanti differenze, in quanto i parametri delle nuove tabelle coincideranno con quelle del vecchio Dm n. 143/2013. In altre parole, le stazioni appaltanti non dovranno affrontare sostanziali novità, poiché sia le formule che i coefficienti sono confermati dal nuovo sistema introdotto dal Ministero. Sono presenti, comunque, alcune differenze fra le due normative non trascurabili. Nella prima parte del decreto è stata, infatti, inserita una previsione che non era presente nella versione originaria. All’articolo 1 è scritto che i corrispettivi indicati nel testo “possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento”. In pratica, le stazioni appaltanti continuano ad avere mano libera, poiché le tabelle non costituiscono “obbligo cogente”. Non a caso, sull’obbligatorietà di utilizzo di questi parametri esiste una questione che si trascina da tempo. Il Codice appalti parla di “facoltà”, mentre alcuni indirizzi dell’Anac si riferivano a un vero e proprio obbligo. L’attuale decreto del Ministero della giustizia accredita, invece, una formulazione che favorisce la scelta discrezionale delle amministrazioni. Il decreto sarà pubblicato a breve. Nel frattempo, il Ministero delle infrastrutture sta portando avanti la fase attuativa del Codice, a margine dell’attività compiuta dell’Anac. Sono già allo studio una decina di provvedimenti. Tra questi, ricordiamo il fondamentale decreto ministeriale sui livelli di progettazione che definirà il nuovo progetto di fattibilità, sostituendo il “preliminare” e cercando di individuare un importo fisso per l’opera, dal quale non bisognerà discostarsi tra “definitivo” ed “esecutivo”. La sua approvazione definitiva è prevista prima della pausa estiva di agosto.