Con la sentenza n. 03780/2026 REG.PROV.COLL. (ric. n. 05133/2024 REG.RIC., pubblicata il 13/05/2026), il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, torna a delineare i confini della discrezionalità pianificatoria in materia urbanistica e l’estensione del sindacato giurisdizionale sugli strumenti di governo del territorio.
Il Collegio riafferma il principio secondo cui le scelte contenute nei piani regolatori generali e nelle relative varianti costituiscono espressione tipica di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di vizi macroscopici quali manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà evidente.
In tale perimetro, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, né riesaminare nel merito l’opportunità delle scelte urbanistiche, dovendo limitarsi a verificare la coerenza interna del piano rispetto ai suoi obiettivi generali.
La decisione chiarisce inoltre che la classificazione urbanistica di “zona edificata satura” non richiede necessariamente la presenza di edificazione effettiva su ogni singolo lotto incluso nella perimetrazione. Ciò che rileva è la qualificazione complessiva della “zona” secondo una valutazione pianificatoria d’insieme, fondata sul grado di urbanizzazione, sul carico infrastrutturale e sulla compatibilità con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo.
Ne consegue che anche aree rimaste inedificate possono legittimamente essere ricomprese in zone già qualificate come sature, ove la scelta sia coerente con la strategia urbanistica complessiva e non emerga un obbligo di motivazione puntuale rafforzata in assenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato.
In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ribadisce che la motivazione degli strumenti urbanistici generali può essere ancorata ai criteri complessivi del piano, senza necessità di analisi analitica delle singole particelle, salvo che la variante incida su posizioni giuridiche consolidate o su situazioni particolari che impongano un onere motivazionale più stringente.
La sentenza conferma dunque un orientamento consolidato: la pianificazione urbanistica si fonda su valutazioni globali del territorio e non su una micro-analisi fondiaria, e la tutela giurisdizionale si arresta di fronte a scelte non irragionevoli e coerenti con gli obiettivi pianificatori.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata, ribadendo la legittimità della scelta pianificatoria e la limitata sindacabilità delle determinazioni urbanistiche generali.