Il Consiglio di Stato torna a chiarire i confini della discrezionalità amministrativa in materia urbanistica, ribadendo un principio consolidato: le scelte di pianificazione del territorio non richiedono una motivazione puntuale, salvo la presenza di un affidamento qualificato del privato.
La sentenza conferma il cosiddetto principio della “polverizzazione della motivazione”, secondo cui l’amministrazione può giustificare le proprie decisioni urbanistiche attraverso i criteri generali che sorreggono il piano, senza necessità di una motivazione specifica riferita alle singole aree.
Un obbligo motivazionale più stringente – la cosiddetta motivazione rafforzata – sorge solo in situazioni eccezionali, individuate in modo tassativo dalla giurisprudenza. Tra queste rientrano, ad esempio, la presenza di convenzioni urbanistiche già stipulate, giudicati favorevoli al privato, oppure situazioni in cui si sia consolidata una aspettativa edificatoria particolarmente qualificata.
Al di fuori di tali ipotesi, il privato non può vantare un affidamento tutelabile rispetto alla destinazione urbanistica di un’area. In particolare, la pronuncia chiarisce che atti preliminari, pareri o valutazioni di massima dell’amministrazione – se espressamente non vincolanti – non sono idonei a fondare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante.
Da ciò discende un ulteriore principio: in assenza di illegittimità dell’azione amministrativa, viene meno anche il presupposto per il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo. Non è quindi sufficiente invocare la perdita di chance o il mancato conseguimento del “bene della vita” se non è dimostrata, a monte, l’illegittimità del provvedimento.
La decisione rafforza dunque l’orientamento che tutela l’ampia discrezionalità degli enti locali nella pianificazione urbanistica, limitando i casi in cui il privato può opporre un affidamento meritevole di protezione e, conseguentemente, ottenere tutela risarcitoria.