Con la sentenza n. 00522/2026 (R.G. n. 00893/2022), pubblicata il 04/05/2026, il T.A.R. Puglia, Sez. III, ha ribadito i criteri rigorosi che presidiano il rilascio della deroga ai limiti localizzativi previsti dalla normativa regionale per gli impianti di radiodiffusione.
Il Collegio ha affermato che la deroga al principio di collocazione degli impianti al di fuori dei centri abitati costituisce un’eccezione subordinata alla prova stringente delle “comprovate e documentate esigenze di servizio”, la cui dimostrazione grava integralmente sull’operatore economico richiedente.
In tale ambito, non è sufficiente allegare esigenze generiche di continuità del servizio o di mantenimento del bacino d’utenza, essendo invece necessario dimostrare, con elementi tecnici specifici, l’assoluta impraticabilità delle soluzioni localizzative alternative individuate dall’amministrazione.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che i pareri resi da enti tecnici quali ARPA o Ministero competente hanno natura settoriale e non vincolano le valutazioni dell’ente locale, cui spetta in via esclusiva il bilanciamento tra esigenze di pianificazione urbanistica, tutela del territorio e interessi economici degli operatori.
Ne consegue che il Comune può legittimamente negare la deroga anche in presenza di valutazioni favorevoli sotto il profilo radioelettrico o dell’esposizione ai campi elettromagnetici, trattandosi di profili distinti rispetto alla discrezionalità urbanistica.
Sul piano probatorio, il T.A.R. ha precisato che l’onere gravante sul richiedente non può essere invertito né attenuato: è la parte privata a dover dimostrare l’inesistenza di alternative tecnicamente praticabili, mentre eventuali adeguamenti infrastrutturali rientrano nel normale rischio d’impresa.
In applicazione di tali principi, il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall’amministrazione comunale, evidenziando la coerenza della scelta pubblica con i criteri di pianificazione territoriale e con la funzione di tutela integrata del territorio, del decoro urbano e dell’assetto urbanistico.
La sentenza n. 00522/2026 si inserisce così nel consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce ampia discrezionalità agli enti locali nella gestione della localizzazione degli impianti tecnologici, entro il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.