Con la sentenza n. 73/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevedeva l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in materia di violazione dell’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.
Il principio affermato dalla Corte si fonda sull’estensione alle sanzioni amministrative di natura punitiva delle garanzie proprie della “materia penale” in senso convenzionale, con particolare riferimento al principio della lex mitior. Quando una misura sanzionatoria presenta carattere afflittivo e funzione repressivo-dissuasiva, la sua disciplina deve essere coerente con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., letti in combinato con l’art. 7 CEDU e con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ne consegue che il legislatore, nel modificare in senso più favorevole la disciplina sanzionatoria, non può escludere automaticamente l’applicazione retroattiva della nuova regola, salvo che tale scelta sia sorretta da ragioni cogenti di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti e superi un rigoroso vaglio di ragionevolezza e proporzionalità.
La Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di sanzioni amministrative “punitive”, il giudice comune non può applicare direttamente la lex mitior in assenza di una base normativa espressa, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale, al fine di garantire un intervento con efficacia erga omnes che assicuri certezza del diritto e uniformità di trattamento.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la retroattività della disciplina più favorevole, pur non essendo assoluta, costituisce un principio di sistema che, anche fuori dal perimetro penale formale, vincola il legislatore quando la sanzione assume natura sostanzialmente punitiva.
Estremi della decisione
Sentenza n. 73/2026 – ECLI:IT:COST:2026:73
Depositata il 12 maggio 2026 – Pubblicata in G.U. n. 19 del 13 maggio 2026
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale