Il Consiglio di Stato torna a definire con chiarezza i presupposti giuridici per l’ottenimento della sanatoria edilizia, soffermandosi in particolare sul requisito della cosiddetta “doppia conformità” e sul rispetto delle distanze tra edifici.
Secondo i giudici, la doppia conformità – prevista dall’articolo 36 del Testo unico dell’edilizia – non riguarda esclusivamente gli strumenti urbanistici, ma impone il rispetto anche delle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali. Ne consegue che, ai fini della sanatoria, devono essere osservate tutte le norme vigenti sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della richiesta, comprese quelle di dettaglio relative a sicurezza, igiene e distanze.
Particolare rilievo assume il principio secondo cui non tutti gli elementi costruttivi possono essere esclusi dal computo delle distanze. Solo gli elementi di modesta entità e con funzione meramente ornamentale sono irrilevanti; al contrario, strutture come i balconi, quando presentano dimensioni apprezzabili, incidono sul rispetto delle distanze legali e devono essere pienamente considerate.
La sentenza ribadisce inoltre la natura inderogabile della disciplina statale sulle distanze minime tra edifici, fissata dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968. Tale normativa, volta a garantire esigenze di carattere pubblicistico come la salubrità e l’adeguata aerazione degli spazi, prevale sulle disposizioni regionali e locali e non può essere derogata in via generale, neppure nell’ambito della potestà legislativa regionale.
Altro principio evidenziato riguarda l’unitarietà della valutazione degli abusi edilizi: l’amministrazione può legittimamente rigettare un’istanza di sanatoria anche sulla base di una sola difformità ostativa, senza dover esaminare separatamente ogni intervento. Non è quindi ammessa una valutazione “parcellizzata” delle opere, specie quando esse presentano un carattere strutturale unitario.
Infine, il Consiglio di Stato chiarisce che l’amministrazione non è tenuta a indicare soluzioni progettuali alternative per rendere sanabile l’intervento, dovendo limitarsi a valutare l’istanza così come presentata dal richiedente.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato, rafforzando il quadro dei limiti giuridici alla regolarizzazione degli abusi edilizi.