N. 00066/2026 REG.PROV.COLL. – N. 00126/2025 REG.RIC., TRGA Trento, sentenza pubblicata il 12/05/2026
La decisione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento si inserisce nel solco della giurisprudenza che rafforza i limiti dell’azione amministrativa in materia edilizia, con particolare riferimento alla sanatoria degli abusi e agli strumenti di correzione dei provvedimenti.
Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che la rettifica per errore materiale è istituto di natura eccezionale e meramente formale, utilizzabile solo in presenza di refusi immediatamente riconoscibili e privi di qualsiasi incidenza sul contenuto sostanziale del titolo. Quando, invece, la modifica incide su elementi strutturali dell’intervento edilizio o sulla sua configurazione complessiva, l’amministrazione non può limitarsi a una presa d’atto, ma deve attivare gli ordinari poteri di riesame, con adeguata motivazione e istruttoria.
Il principio centrale affermato è quello dell’unitarietà dell’abuso edilizio: la valutazione della sanabilità non può essere frazionata per singole porzioni dell’opera, poiché l’impatto urbanistico deve essere considerato nella sua globalità. Ne deriva che non è consentito “ritagliare” parti dell’intervento per renderlo formalmente conforme, ove l’insieme dell’opera presenti profili di illegittimità.
Sul piano procedimentale, la sentenza rafforza l’obbligo di istruttoria effettiva in capo al Comune, soprattutto nei casi in cui siano noti conflitti tra privati su confini e titoli di proprietà o emergano elementi tecnici contrastanti. In tali ipotesi, la clausola di stile “fatti salvi i diritti dei terzi” non è sufficiente a esonerare l’amministrazione da verifiche minime sulla legittimazione del richiedente e sulla coerenza urbanistico-edilizia dell’intervento.
Il Tribunale ribadisce inoltre che, in presenza di elementi conoscibili e controversi, la PA non può limitarsi a un controllo meramente formale del titolo, ma deve svolgere un accertamento incidentale sulla plausibilità del presupposto legittimante, fermo restando che la piena risoluzione delle questioni proprietarie resta riservata al giudice ordinario.
Infine, viene valorizzato anche il profilo della conformità tecnica e normativa dell’opera, inclusi gli aspetti antincendio, che non possono essere elusi o rinviati se risultano da atti istruttori o segnalazioni qualificate.
Nel complesso, la sentenza riafferma un principio di rigore: la sanatoria edilizia è un procedimento sostanziale che richiede un accertamento pieno e unitario, non riducibile né a una verifica documentale né a correzioni formali postume idonee a modificare la struttura dell’intervento.