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Punti nascita, il Tar conferma la competenza aziendale nella programmazione sanitaria e la distinzione tra sospensione e chiusura definitiva
Il Tribunale amministrativo per il Friuli Venezia Giulia ribadisce che le scelte organizzative dei servizi sanitari rientrano nella discrezionalità dell’azienda sanitaria, mentre l’indicazione del termine della sospensione non incide sulla distinta valutazione di eventuale chiusura del servizio.
Il Tribunale amministrativo per il Friuli Venezia Giulia ribadisce che le scelte organizzative dei servizi sanitari rientrano nella discrezionalità dell’azienda sanitaria, mentre l’indicazione del termine della sospensione non incide sulla distinta valutazione di eventuale chiusura del servizio.
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