Qualora la sentenza, con cui sia respinto il ricorso avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale per condizionamenti da parte della criminalità organizzata, non esamini le circostanze fattuali anche alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e non solo con l’indicazione dell’elenco di taluni elementi indizianti sulla contiguità tra gli organi comunali e la criminalità organizzata, va annullata con rinvio al giudice di primo grado; tale motivazione, infatti, appare carente degli elementi minimi idonei a qualificarla ed è pertanto una motivazione meramente apparente (1).
(1) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
Nel caso di specie, era stato impugnato dinanzi al Tar per il Lazio il decreto con cui era stato disposto lo scioglimento di un consiglio comunale per l’esistenza di condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Il ricorso era stato respinto dal giudice di primo grado e la sentenza era stata impugnata sia da parte del Sindaco sia da parte di altri consiglieri comunali, ricorrenti in primo grado.
Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, li ha accolti perché – pur riconoscendosi l’ampia discrezionalità in capo all’Amministrazione nel valutare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali può essere disposto lo scioglimento “il giudice di primo grado avrebbe dovuto argomentare anche con diretti riferimenti ai rilievi emersi nel corso dell’istruttoria soprattutto per dare conto puntuale della loro univocità e rilevanza”. Dunque, “le circostanze fattuali avrebbero dovuto essere esaminate (dopo il compimento della fase istruttoria) anche alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e non solo con l’indicazione dell’elenco di taluni elementi indizianti sulla contiguità tra gli organi comunali e la criminalità organizzata (ad esempio, sono indicate genericamente alcune operazioni di polizia giudiziaria senza collegarle all’incidenza sui presupposti di legge per l’adozione del provvedimento impugnato o la “riscontrata rete di rapporti parentali e di frequentazioni che esisteva da taluni amministratori e esponenti delle locali consorterie”, senza un giudizio sulla loro univocità e rilevanza).
12.3. Ne consegue che la decisione in esame, a prescindere dalle ulteriori censure svolte dagli appellanti sui fatti specifici, appare carente degli elementi minimi idonei a qualificarla, riportando il suo contenuto una motivazione meramente apparente a sostegno del non accoglimento del ricorso di primo grado (la decisione non ha individuato le ragioni ulteriori rispetto alla generica affermazione della sua infondatezza, di cui, però, non viene dato puntualmente conto e spiegazione, se non attraverso l’utilizzo di astratti principi).
12.4. L’estrema genericità delle motivazioni su cui si regge la sentenza impugnata, nella quale non è rinvenibile alcun riferimento argomentato ai vari elementi indiziari sui quali si è basato il censurato decreto di scioglimento (pur contestati, uno per uno, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti), non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico-giuridico su cui il Tar ha fondato le proprie conclusioni (del pari articolate in modo generico mediante l’apodittico richiamo a principi e regole giurisprudenziali in subiecta materia, non declinati in relazione al caso concreto esaminato). Il che risulta peraltro confermato dal riemergere in grado di appello dell’intero thema decidendum di primo grado, essendo stati gli appellanti costretti a riprodurre in toto le doglianze articolate in primo grado, a riprova della mancanza di alcun “filtro” alle stesse operato dal primo giudice attraverso una loro valutazione critica.”
La Sezione ha dunque ritenuto che la motivazione fosse meramente assertiva, non potendosi, nel caso di specie, riscontrare “la presenza di requisiti minimi e nemmeno la struttura decisionale essenziale per consentire l’intervento “ortopedico” del giudice di appello”, come ritenuto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (in particolare, decisione n. 15 del 2018). La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it