In GU Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto 15 dicembre 2023 del Ministero delle Politiche Sociali recante “Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività”.
All’articolo 1 il PUC sono definiti i Progetti a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni cui è data possibilità ai beneficiari ADI (Assegno Di Inclusione) di partecipare nell’ambito del percorso personalizzato ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che rientrano anche nelle misure del SFL.
L’articolo 2 prevede che ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, nell’ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere previsto l’impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere presso il comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale. La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l’impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell’art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023. La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all’AdI, i quali possono aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali. Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell’ambito dei patti per l’inclusione sociale, la partecipazione, definita d’intesa con il comune, ad attivita’ di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarita’ degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell’allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il catalogo dei PUC attivati dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche convenzionate e delle loro caratteristiche, per ambito di attività e numero di posti disponibili, nonché delle attività di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d’intesa con il comune, è comunicato dal comune nell’apposita sezione della piattaforma GEPI, nell’ambito del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Le informazioni sui PUC di cui al primo periodo sono altresì messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra le piattaforme che compongono il sistema informativo, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (AdI e SFL). Agli operatori dei servizi di contrasto alla povertà è reso altresì disponibile il catalogo delle attivita’ di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell’AdI.
Fonte: Gazzetta Ufficiale