Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha sollevato un’importante questione di legittimità costituzionale (q.l.c.) contro la norma che punisce la pubblicità di giochi e scommesse online. Il fulcro della contestazione è la sanzione amministrativa minima di 50.000 euro, giudicata manifestamente sproporzionata rispetto alla varietà delle violazioni.
Il caso e la contestazione sulla sproporzione
Il provvedimento del TAR (Ordinanza n. 15037 del 29 luglio 2025) è nato dal ricorso di un operaio ventottenne sanzionato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per aver pubblicato video promozionali di giochi online.
L’uomo è stato multato per ben € 157.000,00, pur avendo ottenuto un vantaggio economico inferiore a € 1.000,00. Il giudice ha evidenziato come questa sanzione, applicata a una persona fisica con limitate risorse economiche e al di fuori di un contesto imprenditoriale, sia eccessiva, specialmente considerando che i video avevano un numero esiguo di visualizzazioni e quindi una scarsa capacità offensiva.
La norma sotto accusa
La disposizione contestata è l’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018 (noto come “Decreto Dignità”), che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro.
- La norma prevede una sanzione pecuniaria pari al 20% del valore della sponsorizzazione, ma stabilisce un minimo inderogabile di € 50.000,00 per ogni violazione.
È proprio questa soglia minima fissa a neutralizzare il principio di proporzionalità (il 20% del valore) e a generare risultati sanzionatori “eccedenti il limite della proporzionalità” in relazione a illeciti di minor rilievo.
I principi costituzionali a rischio
Il TAR Lazio ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, ritenendola non manifestamente infondata. Il Collegio si basa in particolare sul principio di proporzionalità e sul diritto di proprietà, richiamando:
- Art. 3 della Costituzione (Principio di Uguaglianza e Ragionevolezza): La rigidità della soglia minima omologa fattispecie molto diverse tra loro, impedendo di tenere conto della tenuità dell’illecito (pochi click) o delle condizioni economiche e soggettive del trasgressore (persona fisica vs. impresa).
- Art. 42 della Costituzione (Diritto di Proprietà): Una sanzione sproporzionata può tradursi in una lesione irragionevole di tale diritto.
Vengono richiamate anche le tutele di livello europeo e internazionale (CEDU e Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE) che impongono pene non “manifestamente sproporzionate”.
Precedenti e obiettivo della Legge
Il TAR ricorda che la Corte Costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale un’altra sanzione fissa di 50.000 euro nel settore (relativa all’omessa affissione di targhe di avvertenza nelle sale da gioco), ribadendo che le sanzioni molto severe devono essere suscettibili di graduazione in base alle specifiche circostanze del caso.
Pur riconoscendo l’alto valore costituzionale del bene tutelato dalla legge — ovvero la salute pubblica e il contrasto alla ludopatia — il Collegio dubita della tenuta del meccanismo sanzionatorio che, con la soglia minima di 50.000 euro, rischia di punire in modo troppo severo anche le violazioni con una “scarsa carica offensiva”.
In sostanza, il TAR non mette in discussione il divieto di pubblicità in sé, ma chiede alla Corte di intervenire per garantire che le multe siano giuste e proporzionate al danno arrecato e alla capacità economica del trasgressore.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato