La Corte costituzionale ha stabilito che la norma della legge 40/2004 che limita l’accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) alle sole coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, non è contraria alla Costituzione nella parte in cui esclude le donne single.
La decisione, contenuta nella sentenza n. 69 del 2025, nasce da una questione sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze nell’ambito del caso di una donna a cui era stato negato l’accesso alla PMA proprio perché non inserita in una relazione di coppia.
Secondo il giudice rimettente, il divieto avrebbe violato diversi principi costituzionali, tra cui il diritto all’autodeterminazione, la parità di trattamento e la tutela della salute, oltre a contrastare con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Consulta, tuttavia, ha escluso tali profili di illegittimità. Richiamando la finalità della legge 40/2004, la Corte ha ricordato che la PMA è stata concepita come rimedio a situazioni di sterilità o infertilità di origine patologica e non come strumento generale di realizzazione del desiderio genitoriale.
In questo quadro, la scelta di limitare l’accesso alle coppie eterosessuali rientra, secondo i giudici costituzionali, nell’ampio margine di discrezionalità del legislatore, soprattutto quando sono in gioco questioni etiche e bioetiche di particolare complessità. Il bilanciamento operato dalla norma, volto anche a tutelare il futuro interesse del nascituro, non è stato ritenuto manifestamente irragionevole né sproporzionato.
La Corte ha inoltre chiarito che non esiste un obbligo costituzionale di riconoscere un diritto alla genitorialità attraverso tecniche di PMA in ogni situazione di infertilità, evidenziando come l’infertilità legata all’età o a condizioni non patologiche non sia assimilabile a quella clinica prevista dalla disciplina vigente.
Respinte anche le censure relative alla presunta discriminazione tra donne single e coppie: per la Consulta si tratta di situazioni non omogenee, che giustificano un trattamento differenziato.
Infine, è stata esclusa la violazione del diritto alla salute, poiché il limite legato all’età fertile non configura una patologia, e non è stata riconosciuta una disparità di trattamento economico imputabile alla legge italiana, ma piuttosto alle diverse normative degli altri ordinamenti in cui alcune donne possono eventualmente accedere alla PMA.