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Corte dei conti Marche: il divieto dell’art. 187 TUEL riguarda solo l’avanzo libero

Per i giudici contabili le quote accantonate del risultato di amministrazione restano utilizzabili per le finalità originarie: possibile coprire gli arretrati dei rinnovi contrattuali anche per un ente in dissesto

La Corte dei conti, Sezione Marche, con deliberazione n. 89/2026, chiarisce i limiti di utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione da parte di un ente locale in dissesto che opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 250 TUEL e che ricorre all’utilizzo della cassa vincolata ex art. 195 TUEL.

Il quesito riguardava la possibilità di impiegare le somme accantonate per i rinnovi contrattuali al fine di pagare gli arretrati derivanti dai CCNL sottoscritti il 23 febbraio 2026, non rientranti nella gestione dell’Organismo straordinario di liquidazione. Il nodo interpretativo nasce dal divieto previsto dall’art. 187, comma 3-bis, TUEL, che preclude l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione “non vincolato” agli enti che fanno ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a entrate vincolate per spese correnti.

Secondo la Sezione, le quote accantonate hanno una funzione prudenziale e sono destinate esclusivamente alle finalità per cui sono state costituite. Nel caso dei fondi per rinnovi contrattuali, essi servono a garantire la copertura degli oneri derivanti dalla futura contrattazione collettiva e, una volta sottoscritti i contratti, gli arretrati assumono natura di obbligazioni giuridicamente perfezionate e quindi di spese obbligatorie.

La Corte afferma che il divieto dell’art. 187, comma 3-bis, TUEL deve essere interpretato come riferito esclusivamente all’avanzo libero, non estendendosi alle quote accantonate o vincolate. Tale lettura si fonda sull’evoluzione normativa, sugli orientamenti già espressi dalla Sezione Autonomie e sulla stessa funzione degli accantonamenti, che perderebbero efficacia se non potessero essere utilizzati proprio al verificarsi dell’evento per cui sono stati costituiti.

Ne consegue che anche un ente in dissesto può utilizzare le quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati contrattuali, nel rispetto dei presupposti contabili e procedurali previsti, restando comunque possibile il ricorso a economie di bilancio già realizzate come fonte alternativa di copertura.

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