La Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo della Corte dei conti, con sentenza 23 marzo 2026 n. 99 (Presidente Bruno Tridico, relatore Andrea Liberati, Pubblico Ministero Maria Ciani), si è pronunciata in tema di responsabilità del Sindaco nell’approvazione di un piano di riequilibrio finanziario, escludendo la sussistenza della colpa grave richiesta dall’art. 248, comma 5, del TUEL.
Il caso riguardava la contestata inadeguatezza del piano rispetto alla situazione di dissesto dell’ente. Pur riconoscendo che il piano non fosse idoneo sotto il profilo oggettivo, il Collegio ha ritenuto che non potesse imputarsi al Sindaco una condotta connotata da colpa grave, tenuto conto della complessità tecnica della materia e della natura delle valutazioni richieste.
Secondo i giudici contabili, non è esigibile da un amministratore locale privo di una formazione specifica in finanza pubblica la capacità di individuare autonomamente ogni possibile criticità tecnica di strumenti così articolati, soprattutto quando il piano risulti supportato dai pareri favorevoli degli uffici competenti e abbia superato un’istruttoria approfondita.
La sentenza valorizza inoltre il principio di affidamento sugli apparati tecnici e amministrativi, sottolineando che la colpa grave richiede una condotta di macroscopica e ingiustificabile negligenza, non ravvisabile nel caso di specie.
Particolare rilievo viene attribuito anche alla nuova disciplina introdotta dalla riforma richiamata in motivazione, che tipizza la colpa nei giudizi di responsabilità sanzionatoria e introduce una presunzione di buona fede per i titolari di organi politici, quando gli atti siano stati predisposti o validati dagli uffici tecnici in assenza di pareri contrari.
Alla luce di tali principi, la Corte ha escluso che nella condotta del Sindaco fossero ravvisabili violazioni manifeste di legge, travisamenti del fatto o altre ipotesi idonee a integrare l’elemento soggettivo della responsabilità. La presenza di pareri favorevoli e il supporto tecnico-amministrativo hanno quindi rafforzato la presunzione di buona fede, portando all’esclusione della colpa grave.