Con la sentenza n. 246/2026 (Reg. Prov. Coll.), n. 940/2025 (Reg. Ric.), pubblicata il 29 gennaio 2026, il TAR Sicilia – Catania, Sezione II, si è pronunciato sui limiti del sindacato giurisdizionale nelle procedure di progressione verticale del personale pubblico, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli, all’interpretazione della lex specialis e all’applicazione dei titoli di preferenza.
Il Tribunale ribadisce, in primo luogo, che la valutazione dei titoli da parte delle commissioni esaminatrici costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Ne consegue che il giudice amministrativo può intervenire solo in presenza di errori manifesti, irragionevolezza evidente o travisamento dei fatti, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
In tale quadro, viene affermato che, in assenza di una previsione espressa del bando, non è illegittima la valorizzazione di un’iscrizione pregressa ad albi professionali, qualora essa sia espressione di una professionalità consolidata, essendo rimessa alla commissione la scelta dei criteri interpretativi coerenti con la finalità selettiva.
Il TAR chiarisce inoltre che la valutazione dell’attinenza dei titoli di studio rispetto al profilo messo a concorso rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’organo valutatore, soprattutto quando il profilo professionale presenti contenuti multifunzionali e non rigidamente settoriali.
Particolarmente significativo è anche il principio affermato in materia di titoli di preferenza: essi possono operare esclusivamente in presenza di una situazione di parità di punteggio tra candidati. In mancanza di tale presupposto, la relativa censura è priva di interesse e deve essere dichiarata inammissibile.
Infine, il Tribunale ribadisce che la mancata indicazione formale del titolo nella domanda, ove non espressamente sanabile o prevista dalla lex specialis, può incidere sulla valutazione solo nei limiti stabiliti dal bando e secondo i principi di autoresponsabilità del candidato.
Sulla base di tali principi, il TAR respinge il ricorso principale e dichiara inammissibili o improcedibili i ricorsi incidentali, compensando integralmente le spese.
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Sentenza: TAR Sicilia – Catania, Sez. II, n. 246/2026 (Reg. Prov. Coll.), n. 940/2025 (Reg. Ric.), pubblicata il 29/01/2026.