Con la sentenza n. 826/2026 Reg. Prov. Coll., resa nel procedimento n. 2444/2025 Reg. Ric. e pubblicata il 17/03/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. II), è tornato a pronunciarsi sui limiti dell’esclusione nelle procedure di progressione verticale e sull’ambito applicativo del soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/1990.
Il principio affermato dal Collegio è che, nelle procedure selettive comparative della pubblica amministrazione, l’esclusione del candidato non può essere disposta quando l’irregolarità riscontrata nella domanda integri un mero errore materiale, immediatamente riconoscibile e tale da non incidere sul contenuto sostanziale della volontà espressa. In tali ipotesi, infatti, non risulta compromessa la par condicio tra i concorrenti, né si configura un’alterazione delle condizioni di partecipazione.
Secondo il TAR, il soccorso istruttorio costituisce espressione del principio di collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa e deve essere attivato tutte le volte in cui l’errore sia sanabile senza che ciò comporti integrazione postuma di requisiti o titoli mancanti, ma solo la rettifica di dati formalmente inesatti o contraddittori.
Il giudice amministrativo ha inoltre ribadito che il limite invalicabile al soccorso istruttorio si rinviene esclusivamente nelle ipotesi in cui la correzione comporti una modifica sostanziale della domanda o un indebito vantaggio competitivo, non potendo invece essere utilizzato per espellere candidati in presenza di mere imprecisioni formali.
Nel caso esaminato, la controversia ha riguardato la rilevanza di un errato numero di protocollo inserito nella piattaforma informatica, a fronte di una domanda comunque correttamente presentata e riconducibile con certezza al candidato. Il TAR ha ritenuto che tale circostanza integri un errore materiale emendabile, imponendo all’amministrazione un dovere di attivazione del soccorso istruttorio e non un automatismo espulsivo.
La sentenza riafferma dunque un orientamento volto a privilegiare la sostanza sulla forma, imponendo alla pubblica amministrazione un’interpretazione non meramente formalistica delle regole di gara o di selezione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis.