Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, con sentenza n. 00517/2026 (REG.PROV.COLL.), ricorso n. 01029/2024 (REG.RIC.), pubblicata il 04/05/2026, ha ribadito alcuni principi centrali in materia di piani urbanistici attuativi e disciplina paesaggistica transitoria.
In primo luogo, il giudice amministrativo ha affermato che la decorrenza del termine di efficacia dei piani particolareggiati non può essere ancorata alla sola data di adozione dell’atto consiliare, ma coincide con il momento in cui la deliberazione diviene efficace verso l’esterno, ossia dopo la conclusione del procedimento di pubblicazione e secondo i meccanismi previsti dal TUEL. Ne consegue che solo da tale momento l’atto è idoneo a produrre effetti giuridici e a far decorrere i relativi termini di validità.
Sul piano sistematico, il TAR ha inoltre chiarito che le proroghe legislative intervenute in materia urbanistica hanno natura generale e si innestano sui termini di efficacia delle convenzioni urbanistiche, determinandone l’estensione automatica quando ricorrano i presupposti temporali previsti dalla normativa statale.
Particolarmente rilevante è il principio affermato in relazione al rapporto tra PUTT e PPTR. Il Tribunale ha precisato che la disciplina transitoria di cui all’art. 106, comma 1, delle NTA del PPTR non richiede che il piano fosse già pienamente “attuato” alla data di entrata in vigore del nuovo strumento paesaggistico, ma si fonda esclusivamente sul criterio della sua efficacia al momento dell’intervento amministrativo. Ne deriva che, finché il piano attuativo è efficace, continua ad applicarsi il regime previgente del PUTT, con conseguente necessità di rispettare il relativo sistema autorizzatorio.
Il giudice ha inoltre sottolineato che tale ricostruzione risponde all’esigenza di tutela dell’affidamento dei privati, i quali hanno impostato le proprie scelte economiche e patrimoniali sulla base di una disciplina urbanistica e paesaggistica consolidata, non suscettibile di essere disapplicata in ragione di una sopravvenienza normativa se non nei limiti espressamente previsti dal legislatore.
Infine, la sentenza evidenzia che l’esercizio del potere amministrativo in sede di conferenza di servizi deve essere sorretto da un’adeguata istruttoria, non potendo l’amministrazione limitarsi a recepire pareri o a reiterare valutazioni già espresse senza confrontarsi con le soluzioni progettuali alternative prospettate dai privati.
In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e ribadendo l’obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dei principi enunciati.