Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 8 maggio 2026, n. 03610/2026 – R.G. n. 05052/2025
Il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul regime delle convenzioni urbanistiche e sulla natura degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione, ribadendo un principio di diritto destinato a incidere sui rapporti tra amministrazione e soggetti lottizzanti.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, il trasferimento della proprietà e dei correlati obblighi di manutenzione in capo al Comune può avvenire esclusivamente a seguito del completamento delle opere e del positivo collaudo, secondo quanto stabilito dalla convenzione urbanistica. In assenza di tali presupposti, l’ente locale non può essere ritenuto proprietario né, conseguentemente, obbligato alla manutenzione o alla messa a norma delle infrastrutture non ancora ultimate.
La decisione precisa però che le convenzioni urbanistiche, in quanto accordi sostitutivi di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, non si riducono a meri strumenti privatistici. Esse integrano lo strumento attraverso cui si esercita la funzione pubblica di governo del territorio e impongono al Comune un obbligo attivo di vigilanza e impulso all’attuazione dell’intervento urbanistico.
Ne deriva una distinzione centrale: da un lato, le obbligazioni a contenuto patrimoniale, assimilabili a rapporti di diritto privato; dall’altro, quelle a contenuto pubblicistico, che includono la realizzazione delle opere di urbanizzazione e il successivo loro trasferimento, le quali sono funzionali all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo urbanistico.
Il Collegio chiarisce inoltre che l’eventuale inerzia dell’amministrazione non può paralizzare indefinitamente l’attuazione della convenzione: il Comune è tenuto ad attivarsi nei confronti dei soggetti obbligati, anche mediante richiesta di completamento delle opere o escussione delle garanzie, al fine di giungere al collaudo e alla successiva acquisizione.
In sintesi, la pronuncia afferma un equilibrio tra limiti della responsabilità manutentiva dell’ente – che sorge solo dopo collaudo e trasferimento – e doveri di attivazione funzionale all’attuazione della convenzione urbanistica, quale strumento di realizzazione dell’interesse pubblico urbanistico.
(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 8 maggio 2026, n. 03610/2026, R.G. 05052/2025)