Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 11 marzo 2026 n. 1989, interviene in materia di occupazione sine titulo di beni privati da parte della pubblica amministrazione, riaffermando la natura di illecito permanente della condotta e delineando con precisione gli obblighi dell’ente pubblico e le tutele riconoscibili al proprietario.
Secondo i giudici, in presenza di un’occupazione illegittima la pubblica amministrazione non può mantenere una situazione di inerzia, ma è tenuta a scegliere tra due alternative: la restituzione del bene, con eventuale riduzione in pristino, oppure l’attivazione del procedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. L’occupazione abusiva, infatti, non può produrre effetti “stabili” al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge.
La sentenza ribadisce inoltre che la permanenza dell’illecito determina il diritto del proprietario al risarcimento dei danni per il periodo in cui il bene è stato sottratto al godimento, fino alla restituzione o all’eventuale acquisizione sanante. Il danno risarcibile è collegato alla perdita delle utilità economiche e funzionali del bene e si configura come conseguenza diretta della compressione del diritto di proprietà.
Particolarmente significativo è il passaggio sull’azione risarcitoria: il Consiglio di Stato afferma che non è ammissibile subordinare la domanda di risarcimento all’eventuale esercizio futuro del potere di acquisizione sanante da parte dell’amministrazione. Una simile impostazione, si legge nella decisione, finirebbe per attribuire effetti all’occupazione abusiva, in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali di tutela della proprietà.
La pronuncia si inserisce nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale successiva all’Adunanza plenaria del 2020, che ha superato precedenti orientamenti più restrittivi. Viene così confermata la centralità del sistema delineato dall’art. 42-bis come modello “chiuso” di regolazione dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione in caso di occupazione illegittima.
Infine, il Consiglio di Stato richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto la compatibilità del meccanismo indennitario previsto dall’art. 42-bis con l’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, a condizione che l’indennizzo sia idoneo a compensare integralmente la perdita subita dal proprietario.